Premessa
L’art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014 stabilisce che, per incentivare l’avvio di nuove attività, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che adottano il regime forfetario è ridotta al 5% per il primo anno di attività e per i quattro successivi. Tale beneficio è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, tra le quali il fatto che l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta in forma dipendente o autonoma, con l’eccezione della pratica obbligatoria.
Negli anni, il tema ha generato numerosi quesiti, in particolar modo relativi alla possibilità di mantenere l’aliquota ridotta nei casi in cui si verifichino cambiamenti di regime contabile o riaperture della partita IVA entro il quinquennio di applicabilità del beneficio. La recente Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 226/2024 è intervenuta a chiarire definitivamente questi aspetti.
L’incertezza applicativa
Come evidenziato in occasione di precedenti interventi (Forfetari e i dubbi sull’aliquota 5%, marzo 2023), una delle principali difficoltà interpretative afferenti alla norma qui in esame riguardava il caso del contribuente che, pur avendo inizialmente accesso all’aliquota del 5%, abbandonava temporaneamente il regime forfetario per poi rientrarvi. Il dubbio era se fosse possibile applicare nuovamente l’aliquota ridotta nel residuo del quinquennio originario.
Analogamente, insorgevano dubbi nel caso in cui il contribuente avviasse un’attività che rispettava il requisito della “novità” ma senza adottare da subito il regime forfetario, e quindi senza far valere il 5%, salvo poi adottare il regime agevolato in un secondo momento, sempre nel corso del primo quinquennio di attività.
Il contesto normativo lasciava aperti scenari contrastanti: da un lato, la previsione del comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 sembrava indicare una validità quinquennale dell’agevolazione indipendente dalle modifiche al regime contabile; dall’altro, il dettato normativo pareva incompatibile con attività già consolidate, ovvero attività comunque già svolte in precedenza nel corso del quinquennio iniziale, senza ricorso alla tassazione agevolata.
La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate
La Risposta all’interpello n. 226/2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un orientamento chiaro e definitivo, che peraltro ricalca in toto le motivazioni per le quali, nel corso del precedente commento (Forfetari e i dubbi sull’aliquota 5%) si era giunti alla conclusione che, in assenza di indicazioni ufficiali, fosse d’obbligo assumere un comportamento prudenziale e, di conseguenza, non far valere il 5% se non nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla norma e con adozione dell’agevolazione a partire dal primo anno di esercizio, senza interruzione nel quinquennio.
Finalmente le indicazioni ufficiali sono pervenute con la Risposta ad interpello qui in esame, che analizza il caso di un contribuente che nel primo anno di apertura della partita IVA era stato escluso dal regime forfetario per cause ostative, per poi adottarlo a partire dal secondo anno. Tale contribuente ha chiesto lumi in merito alla possibilità di poter applicare l’aliquota del 5% nel momento del rientro nel regime e sino al compimento del quinquennio.
L’Agenzia ha risposto negativamente, precisando che l’aliquota agevolata è riservata esclusivamente a coloro che avviano una nuova attività applicando il regime forfetario, e l’aliquota agevolata, sin dall’inizio.
Quindi, l’aliquota agevolata 5% deve essere applicata fin dal primo esercizio, senza interruzioni o variazioni di regime contabile. Sussiste un vincolo legato alla data di apertura della partita IVA e, coerentemente, anche un vincolo alla continuità.
In sintesi:
- l’aliquota agevolata 5% deve essere applicata fin dal primo esercizio di attività, altrimenti non può essere fatta valere successivamente;
- laddove il 5% venga applicato nel primo esercizio, poi avvenga un mutamento di regime contabile (passaggio al regime ordinario), non si potrà far nuovamente valere l’agevolazione anche nel caso di rientro nel regime forfetario nel corso del quinquennio.
Si rammenta che, come da circolare Agenzia Entrate n. 10/E del 2016, deve altresì sussistere il requisito della “novità”. Sul punto, la verifica deve essere basata su criteri sostanziali, evitando “che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ‘rinnovo’ dell’attività”.
Conclusioni
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 226/2024 rappresenta un punto fermo nell’applicazione dell’aliquota del 5% nel regime forfetario. Essa chiarisce che il beneficio è subordinato a una reale novità dell’attività e non può essere esteso a situazioni di continuità sostanziale, anche se il rientro nel regime forfetario avviene entro il quinquennio.
Riferimenti normativi:
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 65;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 novembre 2024, n. 226.
Fonte: Mysolution
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