Risvolti operativi, amministrativi e fiscali per i lavoratori autonomi, gli esercenti attività d’impresa e gli omaggi all’estero
Omaggi fatti da lavoratori autonomi
Trattamento IVA
Nel caso in cui un esercente arti e professioni (e più in generale lavoratori autonomi con partita IVA) ponga in essere una cessione di beni a titolo gratuito, l’operazione non è rilevante ai fini IVA perché priva del requisito oggettivo (natura di cessione di bene ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) e quindi tale da considerarsi fuori dal campo di applicazione del tributo. Va da sé che per tali cessioni non vi sarà l’obbligo di emissione di fattura.
Infatti, la previsione normativa di cui all’art. 2, comma 1, n. 4, prima parte, del D.P.R. n. 633/1972 relativa alle cessioni “senza corrispettivo” (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni.
La disposizione di Legge fa riferimento ai beni oggetto della “attività propria dell’impresa”, conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4, D.P.R. n. 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano attività d’impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi IVA. La circolare 30 aprile 1980, n. 20, prot. n. 270516 ha chiarito che “le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio di impresa – che ne prevedono la imponibilità”.
Si fa presente, comunque, che gli artisti e professionisti possono procedere alla detrazione dell’IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50,00.
Trattamento ai fini delle imposte dirette
Gli omaggi offerti dai professionisti ai propri clienti rientrano tra le spese di rappresentanza, così come previsto dall’art. 54, comma 5 del TUIR. Queste spese sono deducibili dal reddito del professionista nel limite dell’1% dei compensi percepiti durante l’anno fiscale, purché rispettino il principio di inerenza stabilito dal D.M. 19 novembre 2008, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 13 luglio 2009.
A differenza del regime applicabile al reddito d’impresa, per il reddito da lavoro autonomo non si fa distinzione in base al valore minimo dell’omaggio. Anche i beni con un costo unitario fino a 50 euro concorrono al plafond delle spese di rappresentanza deducibili entro il limite dell’1% dei compensi percepiti.
Le spese per omaggi offerti ai dipendenti non sono specificamente regolamentate per i professionisti dal TUIR, ma si considerano integralmente deducibili ai sensi dell’art. 54, comma 1, analogamente alle liberalità verso i dipendenti previste per le imprese (art. 95 del TUIR).
Dal lato del dipendente, i regali sono imponibili come fringe benefit, salvo che il loro valore totale non superi i limiti previsti dall’art. 51, comma 3del TUIR:
- limite generale: 258,23 euro,
- per il 2024: elevato a 1.000 o 2.000 euro per dipendenti con figli a carico.
Invece, le regole IRAP variano a seconda della destinazione degli omaggi:
- clienti: segue le stesse regole del reddito d’imposizione diretta, poiché IRAP prende a riferimento i valori rilevanti nella dichiarazione dei redditi (art. 8 del D.Lgs. n. 446/1997);
- dipendenti/collaboratori: se considerate spese per prestazioni di lavoro, queste non sono deducibili IRAP, salvo che:
- siano funzionali all’attività e prive di natura retributiva;
- riguardino lavoratori con deducibilità analitica IRAP (si pensi ad esempio ai dipendenti a tempo indeterminato o impegnati in ricerca e sviluppo).
Aspetto | Regola applicabile |
Omaggi a Clienti |
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Omaggi a Dipendenti |
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Imponibilità dipendenti |
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Trattamento IRAP |
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Omaggi fatti da soggetti esercenti attività d’impresa
Trattamento IVA
Le cessioni “senza corrispettivo” (ovvero omaggi) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono imponibili ai fini IVA (art. 2, comma 2, punto 4, del D.P.R. n. 633/1972), con diritto alla detrazione IVA senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione).
Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. n. 441/1997 così come precisato dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E. Si evidenzia, inoltre, che risulta opportuno indicare la causale del trasporto come ad es. omaggio, cessione gratuita, ecc.
Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:
- con la rivalsa dell’IVA (quindi, applicando l’IVA in fattura che verrà pagata dal cliente e versata all’erario dalla società, fermo restando il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cliente) ovvero
- senza procedere a rivalsa dell’IVA.
A seconda di cosa decide la società di seguito si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.
Tabella: le diverse casistiche
Casistica – rivalsa o meno dell’IVA da parte del cedente | Adempimenti fiscali/amministrativi | |||||||||||||||||||||||||||||
Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA | Il cedente:
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Profili operativi per il versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA | Il cedente potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:
a) emissione di fattura ordinaria: il soggetto cedente emette fattura in duplice copia e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura; il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere alla detrazione dell’IVA; b) tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi (C.M. 27 aprile 1973, n. 32/501388): l’annotazione delle cessioni gratuite deve riportare: l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno distinto per aliquota; l’ammontare globale della relativa imposta distinta per aliquota. Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine, inoltre, non è soggetto ad imposta di bollo;
c) emissione autofattura: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese. In tale ipotesi il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione: del valore normale dei beni ceduti; delle aliquote IVA applicabili; delle relative imposte. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato unicamente nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA. Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 tali autofatture vanno emesse esclusivamente in formato elettronico così come chiarito da ultimo da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2019. Sul punto si evidenzia che la citata circolare n. 14/E/2019, in merito alle autofatture elettroniche per omaggi, ha chiarito che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.Come tipo documento andrà utilizzato il TD27. |
Invece, sono fuori campo di applicazione IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50,00 (punto 4, del comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972).
Al riguardo si evidenzia che la circolare n. 188/E del 16 luglio 1998 ha chiarito che “…Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1, del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972”.
Anche per il trasporto di beni in omaggio non oggetto dell’attività propria è consigliata l’emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale del trasporto (ad es. omaggio, cessione gratuita, ecc.) allo scopo di documentare le generalità del donatario ai fini della verifica dell’inerenza della spesa promozionale e di consentire al donatario di vincere la presunzione di acquisto/cessione di cui al D.P.R. n. 441/1997.
Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: profili IVA | ||
Tipologia di impresa | Costo dei beni ceduti gratuitamente | Rilevanza o meno ai fini IVA |
Impresa che produce o che commercializza il bene ceduto | Beni di costo < o ≥ ad euro 50 | Cessione rilevante ai fini IVA (*) |
Impresa che non produce e non commercializza il bene ceduto | Beni di costo < o ≥ ad euro 50 | Cessione fuori campo IVA (**) |
(*) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene (**) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene se di costo unitario uguale o inferiore ad euro 50; invece, non è ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene se lo stesso ha un costo unitario superiore ad euro 50. Si ricorda che dal 2014, a seguito delle “novità” introdotte ad opera del Decreto “Semplificazioni”, il costo o valore unitario rilevante degli omaggi di beni non rientranti nell’attività propria d’impresa è pari a 50 euro, sia ai fini della detrazione IVA (quindi, è venuta meno la precedente soglia di euro 25,82), sia con riferimento alla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. Di fatto, il Decreto “Semplificazioni” ha innalzato il valore unitario rilevante ai fini IVA allo scopo di allinearlo a quello previsto dal TUIR. |
Trattamento ai fini delle imposte dirette
Gli omaggi di beni costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008), quindi, ai fini della deducibilità in tema di imposte sui redditi valgono le regole dettate dal comma 2 dell’art. 108 del TUIR:
- se di valore unitario non superiore ad euro 50,00 (al lordo dell’IVA indetraibile), sono interamente deducibili;
- se di valore unitario superiore ad euro 50,00 (al lordo dell’IVA indetraibile), tali spese sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica. E più precisamente:
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- nel limite dell’1,5%: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 150.000);
- nel limite dello 0,6%: per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000);
- nel limite dello 0,4%: per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica (massimo di spesa di euro 390.000 + lo 0,4% del fatturato caratteristico).
Tenendo presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.
Con riferimento, invece, all’IRAP si fa presente che:
- se si utilizza il “metodo di bilancio” ex art. 5, D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRES e alle ditte individuali o società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale metodo, le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, quindi, interamente deducibiliai fini IRAP;
- se si utilizza il “metodo fiscale” ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRPEF, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.
Trattamento IVA degli omaggi con soggetti esteri
Gli omaggi, spesso, vengono effettuati ovvero ricevuti con controparti estere. Quindi, a seconda dei soggetti coinvolti, qui di seguito si riportano gli adempimenti amministrativi/fiscali da seguire ai fini IVA a seconda che l’operazione avvenga con soggetti di Paesi della UE ovvero extra-UE.
UE ovvero extra-UE | Caratteristica dell’omaggio | Regime IVA |
Aspetti IVA degli omaggi con soggetti di altri Paesi della UE | Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente |
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Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente |
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Omaggi ricevuti da altro Paese della UE |
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Aspetti IVA degli omaggi con soggetti extra-UE | Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente |
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Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall’impresa cedente |
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Omaggi ricevuti da Paese extra-UE |
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Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2;
- Ministero delle Finanze, R.M. 18 aprile 2000, n. 50;
- Ministero delle Finanze, C.M. 5 marzo 1997, n. 68;
- Ministero delle Finanze, C.M. 7 luglio 1983, n. 75/343297;
- Ministero delle Finanze, C.M. 14 febbraio 1980, n. 9/380640;
- Ministero delle Finanze, R.M. 24 ottobre 1978, n. 361708.
Fonte: Mysolution
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