Premessa
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 28 ottobre 2024, n. 162, che apporta delle novità al quadro delle agevolazioni fiscali e degli incentivi agli investimenti previsti a favore delle start-up e delle PMI innovative.
Nel dettaglio, la nuova Legge interviene sulla normativa previgente e, dopo aver specificato l’ambito applicativo delle nuove norme (art. 1), detta disposizioni fiscali per:
- favorire la fruizione dei benefìci fiscali già previsti dalla precedente disciplina relativamente agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle PMI innovative;
- chiarire e specificare l’esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l’agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis;
- esentare da imposizione sui redditi l’insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative;
- rendere le disposizioni previste conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico;
- consentire l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – SIS.
Le novità della nuova Legge
La Legge n. 162/2024, che entrerà in vigore il prossimo 22 novembre, ha inserito in questo quadro diverse novità:
- superato il limite di detraibilità per gli incapienti;
- investimenti effettuati in regime de minimis;
- requisiti esistenti al momento dell’investimento;
- esenzione per i proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – Sis.
Il limite di detraibilità per gli incapienti
Con la nuova Legge, viene superato il limite di detraibilità in caso di incapienza da parte delle persone fisiche relativamente alla detrazione IRPEF del 50% per investimenti in start-up e PMI innovative: infatti, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.
Inoltre, tale ammontare, potrà può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, oppure essere fruito incompensazione con debiti d’imposta, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi.
Correlativamente, non sarà più applicabile la disposizione, contenuta nei Decreti attuativi delle norme sopra citate previgenti, che, in caso di incapienza, consentiva la detrazione dell’eccedenza solo fino al terzo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento.
In caso di incapienza, si dispone che l’eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazioneovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta cosìdeterminato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi diimposta successivi.
La disposizione si applica in base agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Gli oneri di queste disposizioni sono pari a 1,8 milioni di euro dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica) (art. 2, commi 1 e 2).
Investimenti effettuati in regime de minimis
Con le modifiche apportate, l’esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di start-up innovative (art. 14 del D.L. n. 73/2021) non viene più applicata agli investimenti effettuati in regime de minimis, di cui al Reg. UE n. 1407/2013 (detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o PMI innovative, disciplinati dall’art. 29-bis restando, pertanto, agevolatigli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%, rimuovendo il riferimento all’art. 29-bis del D.L. n. 179/2012 e limitandoil riferimento all’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015 (art. 4, comma 1, lett. a-b, punto 2).
Pertanto, si chiarisce che, al fine dell’esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di start-up innovative, vengono agevolati gli investimenti nel capitale delle start-up innovative di cui agli artt. 29 (detrazione al 30%) e 29-bis del D.L. n. 179/2012.
Si elimina, pertanto, l’applicazione dell’esenzione agli investimenti effettuati in regime de minimis, sopra menzionati (art. 29-bis) e restano dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.
Requisiti esistenti al momento dell’investimento
Vengono esentate da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative.
Condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.
Ulteriore condizione per godere dell’esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal par. 5 dell’art. 21 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Pertanto, per beneficiare dell’esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle condizioni:
- non avere operato in alcun mercato;
- operare in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale;
- necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni (art. 4, comma 1, lett. b, punto 1).
Esenzione per i proventi derivanti dagli OICR
Vengono esentati dalle imposte sui redditi i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative o di una o più PMI innovative.
Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno 3 anni.
Sono concessi specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start-up e PMI innovative.
In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze, purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in start-up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
Sono ricompresi nella definizione di OICR tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, ovvero sia i fondi comuni di investimento sia le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF), nonché i fondi di fondi.
Godono dell’esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati nei limiti previsti per gli investimenti agevolati, dall’art. 29 del D.L. n. 179/2012, per le start-up innovative, e dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/2015, per le PMI innovative (art. 4, comma 1, lett. c).
Per evitare, poi, fenomeni di abuso, si prevede che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell’investitore al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (art. 4, comma 1 lett. d, punto 1).
Inoltre, sono ricomprese, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l’obbligo di reinvestimento della plusvalenza ivi previsto, solo le PMI in possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 del citato Reg. UE n. 651/2014 (art. 4, comma 1, lett. d, punto 2).
E ancora, l’ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del D.L. n. 73/2021, nel capitale di start-up e PMI innovative, in caso di successiva cessione della partecipazione nelle medesime imprese non gode dell’esenzione prevista, specificatamente, per le sottoscrizioni di capitale sociale avvenute dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 14.
Richiamando, poi, il comma 4 dell’art. 14 del D.L. n. 73/2021, si ribadisce che le esenzioni di commi da 1 a 3 del medesimo art. 14 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. n. 651/2014, e in particolare dell’art. 21 del medesimo Regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio (art. 4, comma 1, lett. e).
Infine, si stabilisce che l’esenzione fiscale dei proventi di OICR trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (art. 4, comma 2).
Inoltre, si dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l’innovazione, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge l0002024102800162, vengano stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche.
Il limite di patrimonio netto delle SIS
Per ampliare l’ammontare delle somme da destinare a detti investimenti agevolabili è aumentato da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS), con l’obiettivo di aumentare il numero di soggetti che investono esclusivamente nelle PMI non quotate su mercati regolamentati, o in società che si trovano nella fase di sperimentazione, costituzione e avvio dell’attività (art. 5).
Riferimenti normativi:
Fonte: Mysolution
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