Regime forfetario
Ai sensi dell’art. 1, comma 71, Legge n. 190/2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui:
- il limite dei ricavi/compensi supera la soglia di 85.000 euro e fino a 100.000 euro;
- si verifica una delle condizioni indicate all’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014, vale a dire nei casi in cui il contribuente:
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- si avvalga di un regime speciale IVA o II.DD (es.: cessione di tabacchi, rivendita di beni usati, regime dell’editoria, regime del margine, rivendita di documenti di trasporto pubblico o di sosta, ecc.);
- assuma la qualità di socio in una società di persone, impresa familiare, associazione professionale di cui all’art. 5 TUIR (a prescinderedalla presenza del controllo della società) ovvero in una s.r.l. (a condizione che vi sia la presenza di controllo sulla società) o associazione in partecipazione;
- sia soggetto non residente; il regime forfetario rimane applicabile da parte dei soggetti residenti UE o SEE qualora producano in Italiaalmeno il 75% del reddito complessivo;
- effettui operazioni di compravendita di auto nuove ovvero di immobili e aree fabbricabili;
- eserciti un’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero di soggetti che sono direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
- nell’anno precedente abbia sostenuto spese per lavoro dipendente per un importo superiore a 20.000 euro (condizione molto rara da concretizzarsi);
- nel periodo d’imposta precedente sia titolare di redditi di lavoro dipendente o pensione per importi superiori alla soglia di 35.000 euro(limite elevato da 30.000 euro a 35.000 da parte della Legge di Bilancio 2025).
Regime previdenziale
L’uscita dal regime forfetario a partire dal 2025, da parte di un soggetto che esercita un’attività d’impresa, comporta anche l’abbandono del regime contributivo agevolato previsto ai fini INPS. In tal caso:
- deve essere presentata un’apposita comunicazione di revoca all’INPS entro il 28 febbraio 2025;
- il regime agevolato INPS non potrà essere adottato in futuro anche qualora la persona fisica ritornasse ad adottare il regime forfetario.
Limite di ricavi/compensi
Per verificare la possibilità di adottare nel 2025 il regime forfetario è prevista la verifica di un doppio limite di ricavi/compensi al 31 dicembre 2024, al superamento del quale il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta 2024 ovvero dal 2025, a seconda dei casi.
Nel caso di esercizio di più attività si devono a sommare tutti i ricavi/compensi delle diverse attività esercitate.
- Limite di 85.000 euro: il limite dei ricavi/compensi percepiti nel corso del 2024, che consente al contribuente di rimanere anche nel 2025 nel regime forfetario, è pari ad 85.000 euro. Il limite/soglia deve essere ragguagliato ad anno nel caso di inizio attività nel corso del 2024. Al superamento del limite/soglia di 85.000 euro, ma non di 100.000 euro, nel corso del 2024 si verifica la fuoriuscita dal regime agevolato a partire dal 2025;
- limite di 100.000 euro: al superamento del limite dei 100.000 euro nel corso del 2024 si verifica la cessazione immediata del regime forfetario. In tal caso, il reddito relativo al 2024 è determinato con modalità ordinarie (con i criteri della contabilità semplificata ovvero ordinaria), applicando le aliquote IRPEF ordinarie ed in sede di dichiarazione dei redditi è necessaria la compilazione dei quadri RG/RE/RF (in relazione alle diverse casistiche). Nel caso di professionisti ovvero intermediari di commercio si dovrà procedere all’applicazione delle ritenute d’acconto a partire dall’incasso che determina il superamento dei 100.000 euro (con relativa informazione da fornire al sostituto d’imposta).
Prospetto di sintesi |
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• Una persona fisica in regime forfetario nel 2024 percepisce ricavi per un ammontare pari a 83.950 euro. Nel 2025 potrà continuare ad adottare il regime forfetario;
• Un’agente di commercio nel corso del 2024 ha incassato provvigioni per un importo pari a 92.500 euro. A partire dal periodo d’imposta 2025 dovrà abbandonare il regime forfetario ed adottare il regime di contabilità semplificata ovvero ordinaria;
• Un ingegnere in regime forfetario nel corso del mese di dicembre 2024 ha superato il limite dei 100.000 euro. Il regime agevolato deve essere abbandonato a partire dal 2024 (con conseguenti adempimenti di un contribuente in contabilità semplificata/ordinaria).
Principio di cassa
Per determinare entrambi i limiti-soglia non rileva l’importo “fatturato”, quindi l’importo totale delle fatture emesse, ma bensì gli incassi effettivi. Rilevano, quindi, anche gli incassi avvenuti nel corso del 2024 a fronte di fatture emesse nel corso del 2023 (si pensi alle fatture emesse nel corso del mese di dicembre 2023 da parte di un agente/rappresentante di commercio per provvigioni nei confronti della propria casa mandante). Specularmente, per il 2024 non rilevano le fatture emesse nel 2024 che verranno incassate nel 2025.
Un agente di commercio in regime forfetario presente la seguente situazione:
• nel 2024 ha incassato 10.000 euro di fatture emesse nel corso del mese di dicembre 2023;
• nel 2024 ha emesso fatture per un importo pari a 98.000 euro delle quali 5.000 euro verranno incassate nel 2025.
Posto che i ricavi percepiti nel corso del 2024 ammontano a 103.000 euro, il regime agevolato doveva essere abbandonato a partire dal 2024.
Determinazione dei ricavi/compensi
Con riferimento ai compensi percepiti dai professionisti, i compensi rilevano:
- al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del cliente e del contributo integrativo addebitato dal professionista dotato di Cassa Previdenziale (es: avvocato, architetto, commercialista);
- al lordo della maggiorazione del 4% ai fini della contribuzione alla Gestione Separata INPS addebitata facoltativamente ai committenti, la quale costituisce parte integrante del corrispettivo e quindi costituisce un compenso a tutti gli effetti (c.d. contribuenti senza cassa).
Passaggio semplificata/forfetario e viceversa
Il vincolo triennale di durata dell’opzione per la contabilità semplificata, da parte di un soggetto avente i requisiti per adottare il regime forfetario, è venuto meno per effetto della risoluzione n. 64/E del 2018. Il citato documento di prassi ha affermato che entrambi i regimi sono “regimi naturali” e che fra i due regimi c’è una perfetta “osmosi”. L’orientamento è stato ribadito dalla circolare n. 9/E del 2019, la quale ha confermato che il contribuente in possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del regime forfetario e che abbia optato per la contabilità semplificata, può adottare il regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche in presenza di opzione per la modalità di registrazione di cui al comma 5 dell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973, in quanto trattasi di due regimi naturali. Pertanto il contribuente che nel 2023 si è avvalso del regime di contabilità semplificata optando per il comma 5 dell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973, e che dal 1° gennaio 2025 intende avvalersi del regime forfetario, può effettuare tale “passaggio”.
Passaggio contabilità ordinaria/forfetario
Nell’assai raro caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria al regime forfetario, permane il vincolo triennale dell’opzione per la contabilità ordinaria.
Imprese in contabilità semplificata – limite di ricavi
Le imprese (diverse dalle società di capitali) che nel 2024 hanno adottato la contabilità semplificata devono monitorare i ricavi 2024 al fine di verificare la possibilità di applicare, anche nel 2025 la contabilità semplificata oppure se dovranno adottare la contabilità ordinaria per avvenuto sforamento dei limiti-soglia previsti dalla legge. Il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale per le imprese che non abbiano superato, nell’anno precedente, i limiti-soglia di ricavi determinati dall’art. 18, comma 1, D.P.R. n. 600/1973. A differenza del regime forfetario, che può essere adottato solamente dalle persone fisiche, i soggetti interessati al regime di contabilità semplificata sono:
- imprese individuali;
- s.n.c., s.a.s. e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali esercenti attività commerciale in via non prevalente.
Sono escluse dalla contabilità semplificata le società di capitali, le quali hanno l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria.
Gli esercenti arti e professioni adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (salvo opzione per regime ordinario) indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti nell’anno precedente.
Per verificare il rispetto delle soglie di ricavi, per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività (si pensi ad una società che esercita l’attività di bar e commercio al minuto di abbigliamento), si procede come segue:
- qualora i ricavi siano stati distintamente annotati si deve fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente;
- in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si devono considerare prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi; rileva pertanto il limite degli 800.000 euro.
I criteri per l’individuazione delle attività consistenti nelle prestazioni di servizi sono stati fissati dal D.M. 17 gennaio 1992.
Natura giuridica del soggetto in contabilità semplificata | Limite di ricavi 2024 |
Imprese individuali | Ricavi percepiti ovvero registrati dell’annualità precedente, non superiori a:
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S.n.c., s.a.s. e soggetti equiparati ai sensi art. 5 TUIR |
Nella quantificazione dei limiti-soglia, per effetto del rinvio all’art. 85 TUIR rilevano anche le seguenti tipologie di componenti positivi:
- indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di beni merce;
- contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
Nella determinazione dei limiti-soglia non rilevano: plusvalenze, sopravvenienze attive, contributi in conto capitale, i maggiori ricavi/compensi indicati per consentire il miglioramento del voto ISA (ad esempio per beneficiare del regime premiale).
Esercizio di più attività
Nel caso d’esercizio di più attività, per individuare quale sia il regime contabile da adottare, si deve applicare il principio della prevalenza dei ricavi conseguiti al termine del periodo d’imposta e sarà l’attività prevalente che determina il regime contabile “naturale”. Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con circolare 24 agosto 2001, n. 80/E ha chiarito che, per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento, in caso di contabilità separata per ogni attività, all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente.
Per attività prevalente deve intendersi quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi nel periodo d’imposta. In base a tale regola, qualora i ricavi siano distintamente annotati, deve essere prima individuata l’attività prevalente e poi si deve prendere in considerazione il limite di ricavi previsto per quel tipo di attività, quindi:
- se l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi il limite di ricavi è pari ad euro 500.000;
- se l’attività prevalente è quella diversa dalle prestazioni di servizi (es. commercio al minuto ovvero all’ingrosso) il limite di ricavi è pari ad euro 800.000.
La tematica è stata affrontata anche dalla risoluzione 18 ottobre 2007, n. 293/E. Il caso sottoposto all’Agenzia è stato un contribuente che svolgeva la seguente attività:
Codice | Descrizione attività | Ricavi | |
55.40.A | Bar e caffè | euro | 214.680 |
52.26.0 | Commercio al dettaglio di tabacchi | euro | 156.549 |
92.71.0 | Lotterie | euro | 72.966 |
Totale | euro | 457.195 |
Nel caso di specie, l’attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi a cui debbono essere imputati sia i ricavi dell’attività di bar e caffè, pari a euro 214.680, che gli aggi derivanti dai giochi, pari a euro 72.966.
La risposta fornita dall’Agenzia è stata la seguente: “Dopo aver stabilito quale tra le attività svolte dall’istante deve essere considerata prevalente, occorre, inoltre, verificare se l’ammontare complessivo dei ricavi realizzati tramite tutte le attività svolte supera il limite massimo fissato dalla norma in euro 800.000. Dall’istanza risulta che il contribuente ha tenuto contabilità separata per ciascuna delle attività esercitate e che la somma dei ricavi dell’attività di bar e caffè e degli aggi conseguiti per le attività riguardanti le lotterie e le scommesse (pari ad euro 287.646) non supera il limite di euro 500.000. Sommando ai ricavi realizzati tramite prestazione di servizi quelli realizzati per le attività diverse pari ad euro 169.549 si raggiunge l’ammontare complessivo di euro 457.195, che è inferiore al limite massimo fissato. Si ritiene dunque, che, poiché il contribuente non supera né il limite fissato per l’attività prevalente, né quello massimo fissato dalla norma, lo stesso possa adottare il regime di contabilità semplificata anche per l’anno 2007”.
Ne consegue che, in presenza di più attività, per capire se un’impresa possa o meno adottare la contabilità semplificata, si deve procedere come segue:
- determinare che il limite dei ricavi dell’attività prevalente sia inferiore al limite/soglia di legge;
- verificare che il limite totale dei ricavi non superi il limite di 800.000 euro.
Un imprenditore individuale svolge un’attività di commercio e una di prestazione di servizi conseguendo i seguenti ricavi:
• attività di commercio: 410.000 euro;
• prestazione di servizi: 120.000 euro.
Posto che, nel caso di specie, l’attività di commercio è quella prevalente e i ricavi conseguiti sono inferiori ai limiti di legge, l’impresa è in contabilità semplificata di diritto, con facoltà di esercitare l’opzione per adottare la contabilità ordinaria.
Qualora i ricavi fossero i seguenti:
• attività di commercio: 820.000 euro;
• prestazione di servizi: 120.000 euro,
l’impresa sarebbe obbligata ad adottare la contabilità ordinaria dato che l’attività di commercio supera il limite di legge (800.000 euro).
In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo dei ricavi relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo (pari a 800.000 euro), l’accesso al regime di contabilità semplificata è precluso.
Quantificazione dei ricavi
Con riferimento ad un soggetto che nel corso del 2024 ha adottato il regime di contabilità semplificata, i limiti di ricavi si quantifica come segue:
- qualora venga adottato il regime di cassa “puro” rilevano i ricavi percepiti nel corso del 2024;
- qualora venga adottato il criterio del “registrato” di cui all’art. 18, comma, 5, D.P.R. n. 600/1973, rilevano i ricavi registrati nel registro fatture emesse/corrispettivi al 31 dicembre 2024.
Il superamento dei limiti di ricavi comporta l’applicazione del regime di contabilità ordinaria a partire dal periodo d’imposta successivo.
Inizio attività e ragguaglio ad anno
Qualora un soggetto abbia iniziato l’attività nel corso del 2024, l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato ad anno ai sensi dell’art. 18, comma 7, D.P.R. n. 600/1973.
Un’impresa individuale esercente l’attività di ristorante, quindi prestazione di servizi, ha iniziato l’attività il 1° giugno 2024 adottando il regime contabile semplificato, presumendo di percepire nel 2024 ricavi per un importo non superiore a 246,575 euro così quantificato: [(500.000 × 180): 365]. Qualora al 31 dicembre 2024 il limite sopracitato risulti superato, per il 2024 potrà essere adottata la contabilità semplificata ma, a partire dal 2025 sarà necessario applicare la contabilità ordinaria.
Aggi e ricavi fissi
Ai sensi dell’art. 18, comma 10, D.P.R. n. 600/1973:
Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
Presunzione di incasso e pagamento (c.d. “criterio delle registrazioni IVA”)
Previo esercizio di apposita opzione con valenza triennale, è possibile tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA (art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 – c.d. “regime delle registrazioni IVA”). Per finalità di semplificazione opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso/pagamento.
L’opzione avviene barrando la casella VO26 presente nel quadro VO della dichiarazione IVA.
Soggetti in contabilità ordinaria 2024
La verifica del limite/soglia, può essere eseguita anche da parte delle imprese che nel 2024 hanno applicano la contabilità ordinaria, ma avrebbero intenzione (avendone i requisiti) di adottare la contabilità semplificata nel 2025. In tal caso per determinare l’ammontare dei ricavi si applica il principio della competenza economica che caratterizza la contabilità ordinaria.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18;
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 57 e 71;
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 18 ottobre 2007, n. 293/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 24 agosto 2001, n. 80/E
Fonte Mysolution
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