Si salva solo chi paga entro termine per accettare la proposta (15 ottobre 2024)

Contribuenti morosi, concordato preventivo biennale a rischio. Non potranno infatti accedere al nuovo istituto previsto dal dlgs n. 13/2024 i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello della proposta concordataria, il 2023 per il primo anno di applicazione, hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate di importo superiore a 5.000 euro o debiti per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Questa specifica causa di esclusione dal concordato preventivo è espressamente prevista nell’articolo 10 del suddetto decreto legislativo per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma si applica anche ai contribuenti forfetari grazie al richiamo operato dal successivo articolo 24 del medesimo decreto legislativo.

Secondo il tenore letterale della disposizione in commento (articolo 10, comma 2) la causa di esclusione viene meno se il contribuente, entro il termine previsto per l’accettazione della proposta di concordato, 15 ottobre 2024, estingue i debiti d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, interessi e sanzioni comprese.

Non concorrono al predetto limite, si legge infine nell’ultimo capoverso del comma 2 in commento, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

In assenza di ulteriori precisazioni l’interpretazione letterale della disposizione in commento lascia piuttosto perplessi. Sono molteplici i dubbi che emergono leggendo con attenzione il disposto normativo che, occorre dirlo, non brilla certo per chiarezza.

In primo luogo, occorre capire cosa intende il legislatore quando indica, come riferimento dei debiti ostativi all’accesso, il periodo d’imposta precedente a quello della proposta. Ci sta dicendo che i debiti tributari o previdenziali, di importo superiore alla suddetta soglia, costituiscono causa di esclusione solo se sono riferiti a tale annualità (il 2023 per il primo anno) oppure che bisogna fare riferimento solo a quelli che entro tale annualità si sono accumulati? La seconda tesi pare più convincente anche se molto più restrittiva per l’accesso al nuovo concordato preventivo. Pare infatti difficile ipotizzare la presenza di debiti tributari o previdenziali riferiti a omissioni compiute nell’anno 2023 che siano già definitivamente accertate o non più impugnabili al 15 ottobre 2024.

Anche l’accesso alla rateazione come condizione per rimuovere la causa di esclusione dei debiti tributari o previdenziali sopra quota 5.000 euro, necessita di ulteriori considerazioni e approfondimenti.

Nello specifico se al 15 ottobre 2024 la rateazione è già in corso ed è regolare non dovrebbe esserci nessun problema nell’accettare la proposta, mentre la questione sarebbe diversa se la rateazione fosse solo proposta entro tale data, ma non ancora accettata dall’ente creditore.

Attenzione poi alla decadenza dalla rateazione successiva alla suddetta data che, stando al tenore letterale della norma in commento, farebbe decadere, ex post, anche dal concordato preventivo.

Tenuto inoltre conto che al concordato possono accedere anche i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private (commercialisti, avvocati, etc.) anche i debiti contributivi con tali enti assumono rilevanza quale causa di esclusione? La conclusione logica a tale dubbio non può che essere affermativa. Se il libero professionista non è in regola con i contributi previdenziali dovuti alla cassa di appartenenza per importi superiori a 5.000 euro non può accedere al concordato.

Con l’approssimarsi del termine previsto per la messa a disposizione del software di elaborazione della proposta di concordato, 15 giugno 2024, sarebbe quanto mai opportuno che l’amministrazione finanziaria facesse conoscere ai contribuenti qual è la sua posizione interpretativa sulle questioni qui sollevate e su altre che riguardano il nuovo concordato preventivo biennale.

Resta comunque fermo il fatto che per i contribuenti morosi con l’Agenzia delle entrate o con gli enti previdenziali che non sono in grado di estinguere i suddetti debiti, nemmeno tramite rateazione, l’opzione per il concordato preventivo risulta preclusa alla radice.

 

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