Gli incentivi fiscali ricompresi nel piano nazionale industria 4.0 sono stati rivisti mantenendo invariato l’ambito oggettivo ma cambiando le modalità di fruizione dell’agevolazione.
Il credito d’imposta spettante viene modulato a seconda della tipologia di bene acquisito (in proprietà o in leasing).
MODALITÀ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, avvalendosi dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta in argomento sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la seguente documentazione:
• le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati con l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge di bilancio 2020;
• in caso di investimenti di costo unitario superiore a 300.000 euro è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla L. 232/2016, oltre al requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
• per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al punto precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Le imprese che si avvalgono di tali misure di favore dovranno infine effettuare un’apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (modello, contenuto e modalità saranno definite con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione).
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