La dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio scorso per l’emergenza coronavirus potrebbe far scattare la non applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie poiché costituisce «causa di forza maggiore» per il contribuente. Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs 472/1997infatti non risulta punibile il contribuente che ha commesso violazione per cause di forza maggiore. La causa di forza maggiore deve essere riferita a circostanze anomale e imprevedibili, deve essere estranea all’operatore interessato e non avrebbe potuto essere evitata nonostante l’uso della massima diligenza.
Dunque, stando alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata per la durata di 6 mesi dalla data del provvedimento (31 gennaio), i contribuenti non sarebbero soggetti a pene pecuniarie (e/o accessorie) in caso di violazione di norme tributarie fino al 31 luglio 2020. L’eventuale conferma di questa interpretazione metterebbe in secondo piano anche le disposizioni introdotte con il decreto-legge (ovvero le sospensioni dei versamenti di ritenute e pagamenti delle cartelle concesse ai residenti nelle cosiddette «zone rosse» e anche lo stop stabilito per le imprese turistico alberghiere).
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