Il Senato ha approvato, nella seduta del 4 marzo, il disegno di legge n. 1741, di conversione del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, contenente disposizioni urgenti finalizzate a gestire l’emergenza Coronavirus.

Il decreto contiene le linee guida delle misure di contenimento del virus allo scopo di limitare il diffondersi dell’epidemia, disponendo, in sintesi, misure restrittive alla circolazione di mezzi e persone, alle attività lavorative e commerciali nelle aree nelle quali si rilevi la diffusione del contagio al fine di contenerlo.

Il decreto dispone anche, tra l’altro, la possibilità di adottare misure per il divieto di allontanamento e di accesso al comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi e riunioni in luogo pubblico o privato; la sospensione delle attività scolastiche, universitarie, accesso ai musei.

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni ex allegato 1

L’art. 1, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell’allegato 1, dispone l’adozione di alcune misure di contenimento. I comuni interessati sono quelli indicati in tabella.

Regione Lombardia Regione Veneto
Bertonico Vo’
Casalpusterlengo  
Castelgerundo  
Castiglione D’Adda  
Codogno  
Fombio  
Maleo  
San Fiorano  
Somaglia  
Terranova dei Passerini  

Nel dettaglio, le misure previste sono le seguenti:

  1. divieto di allontanamento dai comuni di cui all’allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
  2. divieto di accesso nei comuni di cui all’allegato 1;
  3. sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  4. chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  5. sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino al 15 marzo 2020;
  6. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  7. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto;
  8. sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1;
  9. chiusura di tutte le attività commerciali, escluse quelle di pubblica utilità, i servizi pubblici essenziali di cui agli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, con modalità e limiti indicati con provvedimento del prefetto;
  10. obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell’ASL;
  11. sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, escluso il trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
  12. sospensione delle attività lavorative per le imprese, escluse quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, e quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure per garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
  13. sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all’allegato 1.

Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province di cui agli allegati 2 e 3

L’art. 2, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2, dispone l’adozione di alcune misure di contenimento. Le regioni e le province interessate sono quelle di cui alla tabella che segue.

Allegato 2 Allegato 3
Regioni: a) Emilia-Romagna; b) Lombardia; c) Veneto. Province: a) Bergamo; b) Lodi; c) Piacenza; d) Cremona.
Province: a) Pesaro e Urbino; b) Savona.

Nel dettaglio, le misure previste sono le seguenti:

  1. sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per partecipare a eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
  2. è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici, purché il gestore limiti l’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari a 1/3 della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
  3. sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  4. apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro;
  5. sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica, e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  6. apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro;
  7. sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui è effettuata la valutazione dei candidati solo su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la P.A. 25 febbraio 2020, n. 1;
  8. svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, purché il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro;
  9. apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso a tali luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori;
  10. limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
  11. rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
  12. sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  13. privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Nelle sole province di cui all’allegato 3 si applica anche la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali e mercati, esclusi: farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

In base a quanto previsto nell’art. 3, nell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’OMS e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 , nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti P.A., sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all’allegato 4;

L’allegato 4 contempla le misure igieniche di seguito indicate:
a) lavarsi spesso le mani: si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

c) nelle P.A. e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la P.A. 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

d) sindaci e associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 4 presso gli esercizi commerciali;

e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro tra di loro;

g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a. contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei 14 giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini Inps (circolare Inps 25 febbraio 2020, n. 716);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro, si rilascia una dichiarazione indirizzata a Inps, datore di lavoro e MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.

L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

  • accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
  • informare la persona su: sintomi, caratteristiche di contagiosità, modalità di trasmissione della malattia, misure da attuare per proteggere eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
  • informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea 2 volte al giorno (mattina e sera).

Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, sulle modalità e sulle finalità dell’isolamento domiciliare per assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure: mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione; divieto di contatti sociali; divieto di spostamenti e/o viaggi; obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa di sintomi, la persona in sorveglianza deve: avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di sanità pubblica; indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all’allegato 4.

Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale

In base a quanto previsto dall’art. 4, su tutto il territorio nazionale si applicano queste misure:

    1. la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 1823 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del CdM 31 gennaio 2020, dai datori a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati da tali disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa ex art. 22 della legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito Inail;
    2. viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino al 15 marzo 2020;
    3. la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia ex art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del D.M. 15 novembre 1990, di durata superiore a 5 giorni, avviene, fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle norme vigenti;
    4. i dirigenti scolastici delle scuole in cui l’attività didattica è stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
    5. con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esamein ragione della sospensione ex art. 1, comma 1, lett. f) , del D.P.C.M. 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli artt. 121 e 122 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
    6. nelle Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Università e Istituzioni, dopo il ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, ove ritenuto necessario e individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative e curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
    7. a beneficio degli studenti cui non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Università e Istituzioni assicurano, ove necessario e individuandone le modalità, il recupero delle attività formative e curriculari, o di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
    8. tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del SSN assicurano al Ministero della giustizia supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche con adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1, sino al termine dello stato di emergenza.

Esecuzione e monitoraggio delle misure

Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’art. 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

 

Fonte: Mysolution.it