Decreto “Liquidità”: una prima lettura delle misure fiscali
In attesa di venire a conoscenza del testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, si effettua una prima sintesi delle misure di sostegno economico per imprese, e lavoratori autonomi e nuove misure fiscali, in conseguenza all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, come indicate nel comunicato stampa n. 39 del Consiglio dei Ministri.
Di seguito una carrellata delle principali decisioni in materia fiscale.
Seguirà a ruota una successiva newsletter con le misure a sostegno della liquidità delle imprese.
VERSAMENTI TRIBUTARI: sospensioni per i soggetti con fatturato FINO A 50 MILIONI
Per i soggetti che rispettano i seguenti due requisiti:
- limite di ricavi o compensi inferiore a 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
VERSAMENTI TRIBUTARI: sospensioni per i soggetti con fatturato OLTRE I 50 MILIONI
Per i soggetti che rispettano i seguenti due requisiti:
- limite di ricavi o compensi superiore a 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
sono sospesi – per i mesi di aprile e maggio 2020 – i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
VERSAMENTI TRIBUTARI: sospensioni per tutti gli altri soggetti
Qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, resta ferma la sospensione fino al 30 aprile 2020 – con ripresa in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 – dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (sulla base di quanto dispone il decreto “Cura Italia”).
CERTIFICAZIONI UNICHE
PROROGA E ANNULLAMENTO SANZIONI
Per il 2020, slitta al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre, non si applicano le sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche dall’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, qualora le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate oltre il 30 aprile 2020.
FATTURE ELETTRONICHE – IMPOSTA di BOLLO
Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel I trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel II trimestre dell’anno.
Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel II trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare è inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al I e II trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel III trimestre dell’anno di riferimento.
Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel III e IV trimestre solare dell’anno.
CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
Art. 61
Agli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo viene concesso un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione sostenute negli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000. Si attende decreto ministeriale per regole attuative.
GIUDIZI CIVILI, PENALI, TRIBUTARI – SOSPENSIONE
Prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020il termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).
Sono sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA
L’art. 64 del D.L. n. 18/2020 aveva introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Ora, il decreto-legge in esame estende l’ambito applicativo dell’agevolazione, includendo anche le spese relative:
- all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come ad esempio barriere e pannelli protettivi);
- all’acquisto di detergenti mani e disinfettanti.
Si ricorda che il credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020.
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