La dichiarazione dei redditi modello REDDITI PF 2020 deve essere presentata da tutte le PERSONE FISICHE che:

  • siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito;
  • abbiano conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • abbiano conseguito redditi sui quali l’imposta si applichi separatamente;
  • abbiano conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

In alcuni casi, anche i lavoratori dipendenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi; per esempio se in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati, se percipienti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute, se gli siano state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF.

Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2019.

Con il Provvedimento n. 27759 del 31 gennaio 2020, l’Agenzia Entrate ha approvato in via definitiva, con le relative istruzioni, il modello Redditi PF 2020, relativo ai redditi 2019. Successivamente, con il Provvedimento n. 72707 del 14 febbraio 2020, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione.

 

ATTENZIONE: Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2020 deve essere presentato entro i termini seguenti:

•     entro il 30 novembre 2020 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

 

Le novitàcontenute nel modello di quest’anno sono le seguenti:

  • Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.
  • Impatriati:per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
  • Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
  • Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
  • Sport bonus: i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito d’imposta. Il credito d’imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  • Credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  • Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.
  • Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni (fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali).
  • Tassazione dei compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni: dal 2019, i compensi per lezioni private e ripetizioni sono soggetti a imposta sostitutiva del 15 per cento.

Ricordiamo inoltre le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente:

  • detrazione per il coniuge non separato legalmente nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
  • detrazione per figli a carico nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni; di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio.

In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.

Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) per il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;

  • detrazione per le spese mediche sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
  • detrazione per le spese funebri,nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
  • detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 387,34 euro;
  • detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto o la costruzione della prima casanella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
  • detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni, con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
  • detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute;
  • detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
  • detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edificiin misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
  • detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%)
  • detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza della scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
  • detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari,iscritti ad un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza, per i canoni di locazionederivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L’importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
  • detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi, con età compresa tra 5 e 18 anni, inerenti l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
  • detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo massimo da indicare è di 1000 euro;
  • detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari nella misura del 19%;
  • detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e APS per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
  • detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni;

Le deduzioni riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta si riduce.

Tra le deduzioni ricordiamo:

  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontariversati all’ente pensionistico di appartenenza (anche per i famigliari fiscalmente a carico);
  • i contributi versati per il riscatto degli anni di università,quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe;
  • i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita) per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
  • l’assegno periodico corrisposto al coniugea seguito di separazione o divorzio, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
  • le spese sostenute dai disabili per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all’assistenza diretta della persona;
  • il 50% delle le spese sostenute dai genitori adottividi minori stranieri;
  • i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiariper un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

I contribuenti hanno anche a disposizione il modello Redditi precompilato dall’Agenzia delle Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria. A differenza di quanto accade con il 730 precompilato (i lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell’invio), i contribuenti, invece, interessati al modello Redditi precompilato possono solo modificarlo/integrarlo e inviarlo all’Agenzia Entrate.

ATTENZIONE: , Vi invitiamo a consegnare la documentazione tramite email all’indirizzo : amministrazione@studionebuloni.it, tramite posta oppure a contattarci telefonicamente al numero 0331-1521540 per gestire la consegna della documentazione.

La scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’IRPEF mediante sottoscrizione dell’apposito modello dovrà essere consegnata.

Potete approfittare della consegna dei documenti pro REDDITI anche per comunicare i dati necessari al calcolo dell’IMU (Imposta Municipale Unica). La Check List che segue comprende anche i documenti utili per il calcolo dell’IMU.

 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Nebuloni