Il cosiddetto Ecobonus del 110%, previsto dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”)convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,è stato oggetto di rilevanti modifiche in sede di conversione in legge del provvedimento e delle successive bozze emanate dei decreti attuativi relativi alle asseverazioni.
Facciamo qui il punto sulla disciplina prevista per fruire della detrazione, alla luce delle ultime novità, specificandone l’ambito soggettivo e oggettivo, nonché le regole per la cessione del credito, sconto in fattura e compensazione, con un cenno ai contenuti della bozza del decreto recante le modalità per asseverare la congruità dei prezzi, nonché i relativi valori di riferimento.
Lo Studio Nebuloni è ovviamente al fianco di chi avesse la necessità di approfondire la normativa, direttamente per l’operatività e l’effettuazione del visto di conformità richiesto dalla Legge e con il supporto di tutti i partner del settore interessati (Ingegneri energetici, Architetti, Geometri, Imprese edili e Banche), anche gli approfondimenti di natura prettamente tecnica.
I due aspetti fondamentali da tenere in considerazione sono:
La detrazione fiscale del 110 per cento è applicabile alle spese sostenute (quindi, criterio di cassa, ovvero alla data del pagamento effettivo dei lavori, senza fare riferimento al momento di realizzazione dell’intervento) dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; inoltre, la detrazione va ripartita, tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali con rate di parti importo.
Gli interventi di ecobonus devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (anche degli edifici plurifamiliari), ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da un tecnico prima e dopo l’intervento.
Ambito oggettivo del “bonus” 110%
Le agevolazioni sono applicabili:
- ai condomìni;
- alle singole unità immobiliari nei condomìni;
- agli edifici unifamiliari, anche se adibiti a seconda casa.
Gli interventi previsti si distinguono in interventi trainanti (di cui almeno uno deve essere effettuato per poter usufruire della disciplina agevolativa) ed interventi trainati, che se effettuasti in concomitanza con un intervento trainante vengono ricondotti nella disciplina del 110%.
Interventi trainanti | Limiti di spesa |
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. |
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Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Dir. n. 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. |
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Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. | 30.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (anche su spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito) |
Interventi trainati che beneficiano della detrazione del 110% |
Si tenga presente che gli interventi in esame:
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La detrazione del 110 per cento è applicabile all’installazione:
Si precisa, inoltre, che, nei casi in cui si tratti di interventi di “ristrutturazione edilizia”, “nuova costruzione” o “ristrutturazione urbanistica” (art. 3, lett. d, e ed f, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), il limite di spesa per gli impianti fotovoltaici è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione in esame: |
Ambito soggettivo del “bonus” 110%
Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare della detrazione del 110 per cento:
- i condòmini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Tali soggetti possono fruire della detrazione in esame anche per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (quindi, anche per le seconde case);
Resta fermo che non risulta possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento per le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci);
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Cessione del credito, sconto in fattura e compensazione orizzontale
Il decreto “Rilancio” prevede la possibilità che per le spese relative a determinati interventi edilizi si possa procedere con la cessione del credito ovvero ad uno sconto in fattura da parte dell’azienda che effettua i lavori.
Risulta, inoltre, possibile utilizzare il credito anche in compensazione cd. orizzontale (quindi, con imposte diverse) in base alle rate residue di detrazione non fruite.
Il comma 2 dell’art. 121 del decreto “Rilancio” individua gli interventi che possono essere oggetto di trasformazione in credito d’imposta, cessione o di sconto in fattura. Nel dettaglio si tratta delle misure di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/1986 (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; si tenga presente che, con riferimento esclusivo ai lavori effettuati sulle parti comuni condominiali, sono compresi anche gli interventi di manutenzione ordinaria, ovvero le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti);
- efficienza energetica, inclusi gli interventi previsti dal decreto “Rilancio”;
- adozione di misure antisismiche, inclusi gli interventi previsti dal decreto “Rilancio”;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti fotovoltaici, inclusi gli interventi previsti dal decreto “Rilancio”;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Da quanto sopra si evince che si tratta di lavori che vanno oltre a quelli ricompresi nel superbonus del 110 per cento.
Ciò premesso, per gli interventi di cui sopra, il decreto “Rilancio” prevede che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, in via alternativa:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
A seguito della conversione in legge del decreto “Rilancio”, l’opzione potrà essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Si evidenzia, inoltre, che, per gli interventi in esame, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Asseverazioni e operatività
Occorre ricordare che, allo scopo di potere optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto “Rilancio”, i tecnici abilitati devono asseverare (tenendo presente che: copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Enea; la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio):
– il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi emanati ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013;
– la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
Qualora siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del decreto “Rilancio” che consentono di fruire della detrazione del 110 per cento, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere ad un Dottore Commercialista iscritto ad apposito Albo il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste e per il rilascio del visto di conformità sono detraibili nella misura del 110 per cento, qualora riguardino interventi di cui al citato art. 119 del decreto “Rilancio”.
Le modalità per asseverare la congruità dei prezzi e i relativi valori di riferimento – Decreto del 3 agosto 2020
È stato firmato ieri dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il decreto 3 agosto 2020 relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per poter usufruire del cosiddetto “superbonus” del 110 per cento previsto per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici dall’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Con il medesimo provvedimento – ora all’esame della Corte dei Conti ai fini della registrazione e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – sono stati inoltre approvati i modelli per l’asseverazione in caso di lavori già conclusi o in stato di avanzamento.
Previste sanzioni da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione infedele resa.
Ecco una sintesi dei principali aspetti del nuovo decreto:
TECNICO ABILITATO | Soggetto di cui all’art. 1, comma 3, lettera c), del richiamato decreto “Requisiti Ecobonus” (in corso di emanazione). |
ASSEVERAZIONE – DEFINIZIONE | Dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta:
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ASSEVERAZIONE – OGGETTO | Interventi conclusi oppure in uno stato di avanzamento delle opere nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato. Anche in questo secondo caso, comunque, al termine dei lavori occorre un’ulteriore asseverazione. |
ASSEVERAZIONE CONTENUTO e ADEMPIMENTI | Contenuto obbligatorio L’asseverazione deve contenere, a pena di invalidità:
Modelli
Sottoscrizione
Allegati (a pena di invalidità dell’asseverazione)
Trasmissione del modello La trasmissione dev’essere effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori (in caso di lavori conclusi). A fronte dell’invio, Enea trasmette una ricevuta, riportante il codice univoco, che abilita alla fruizione del beneficio in esame. |
POLIZZA di ASSICURAZIONE | È il contratto di assicurazione della responsabilità civile, stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale”, di cui all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi in Italia.
Massimale della polizza In ogni caso, il massimale non può essere inferiore a 500mila euro. |
CONTROLLI | Controlli
Il decreto dispone controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni per accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119, commi 1 e 2 , del D.L. n. 34/2020. I controlli sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal D.M. 11 maggio 2018 . Il decreto dispone controlli a campione, mentre saranno oggetto di verifica tutte le asseverazioni relative ad interventi avviati prima del 1° luglio 2020. Ricevuta in caso di esito positivo |
SANZIONI | Ferme restando le sanzioni penali previste in presenza di reati, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione infedele resa. |
Carlo Alberto Nebuloni
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