IN BREVE
- In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi
- Interessi legali allo 0,01% dal 2021
- Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge
- Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021
- La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
- Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette
- Deducibilità compensi amministratori
- Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2021
- Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2021
- La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2021
- Nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per sanificazione e DPI
- I chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente
- Approvato il nuovo modello per la cessione crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo
- Industria 4.0: credito d’imposta 40% anche per autocompattatori, autospazzatrici e betoniere
- Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere
APPROFONDIMENTI
- Legge di Bilancio 2021: la sintesi delle principali novità fiscali
- Agevolazioni e contributi a fondo perduto nel Decreto “Ristori” convertito in legge
- Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021
- Cuneo fiscale prorogato per il 2021 con importi raddoppiati
- Legge di Bilancio 2021: compensazione crediti e debiti tramite Sistema di Interscambio
- Professioni sanitarie: per il 2021 rinviate “e-fattura” e trasmissione corrispettivi al STS, ma Tessera sanitaria passa a cadenza mensile
- Il nuovo contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone d’affitto
IN BREVE
MANOVRA 2021
In vigore la legge di Bilancio 2021: prorogati Superbonus e incentivi edilizi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1°gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l’anno in corso.
Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese. Segnaliamo in questa sede alcune delle principali, tra cui:
- la modifica della disciplina del Superbonus edilizio, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
- la proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del bonus facciate, del bonus verde.
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VERSAMENTI
Interessi legali allo 0,01% dal 2021
Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 11 dicembre 2020 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. allo 0,01% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2020 era stato fissato allo 0,05%.
Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.
Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto (D. Dirett. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. 30 dicembre 2020, n. 322).
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: le novità dal 2021
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.
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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Le novità del Decreto “Ristori” convertito in legge
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al testo normativo sono acclusi gli allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).
Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.
Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:
- il rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
- la possibilità di pagare in 4 rate la 2ª o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile 2021 per alcune categorie di contribuenti;
- la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblicoda parte degli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (Cosap e Tosap).
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CONTABILITÀ
La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.
Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.
La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.
Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.
Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d’imposta.
Nell’ipotesi in cui il pagamento avviene con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.
Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.
IVA, IMPOSTE DIRETTE
Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette
Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea
A partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:
- per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 D.L. n. 331/1993) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest’ultimo caso, di dazi e IVA all’ingresso nell’Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
- per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un’autofattura.
Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d’anno.
In particolare, l’art. 47 dell’accordo di Recesso Regno Unito/UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell’Unione o viceversa, se l’inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.
Tuttavia, in tal caso, all’arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l’attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.
Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.
L’art. 51 dell’accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.
Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell’art. 51, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell’art. 7 della Direttiva n. 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l’IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla Direttiva, entro il 31 marzo 2021.
Per l’Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all’accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all’espressione periodica del consenso dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.
In particolare, il regime speciale prevede:
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall’Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l’OSS per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla Direttiva n. 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni;i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni.
Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.
Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l’Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia(n. 90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE), né la direttiva interessi-canoni (n. 2003/49/CE che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea).
Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
IRES
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
SCRITTURE CONTABILI
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2021
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
- 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:
- 000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
SCRITTURE CONTABILI
Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2021
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi 5.164.568,99 euro;
- rimanenze finali 1.032.913,80 euro.
L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
IVA
La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2021
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2021 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2020), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2019, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020.
Per il periodo d’imposta 2020 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2021 fino al 30 aprile 2021.
In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.
Per chi avesse maturato nel 2019 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2020, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2019) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2020, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2020.
Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato),
- e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per sanificazione e DPI
Con il Provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 l’Agenzia Entrate ha rideterminato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dal decreto “Rilancio” (art. 125, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
La nuova percentuale è pari al 47,1617% (originariamente era del 15,6423%) ed è ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
La nuova percentuale è stata calcolata, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi.
Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese.
Per cui:
Spesa agevolabile | 100 |
Credito d’imposta da istanza | 60 |
Credito d’imposta fruibile (60 x 47,1617%) | 28,2970 |
Il credito d’imposta fruibile sarà quindi pari al 28,2970% delle spese sostenute. Ricordiamo che in ogni caso l’ammontare del credito d’imposta non potrà comunque eccedere il valore di 60 mila euro.
Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se:
- utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
- in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.
La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).
IRPEF
I chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative sulle misure fiscali, introdotte dal D.L. 31/2020, convertito con modificazioni in legge n. 21/2020, che, a decorrere dal mese di luglio 2020, hanno provveduto a ridurre il cuneo fiscale, ovvero la tassazione fiscale sui redditi di lavoro dipendente.
Si è trattato di una norma che ha preso il posto del c.d. “Bonus Renzi” ovvero del bonus di 80 euro mensili introdotto nel 2014 per i redditi non superiori a 26.600 euro, rimasto operativo fino al 30 giugno 2020.
In sintesi è stato introdotto:
- un “trattamento integrativo”, consistente nella rimodulazione del bonus Irpef, che riconosce un’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
- una “ulteriore detrazione fiscale”, spettante dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro che riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una agevolazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo della detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Con la legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) tale agevolazione è stata estesa al 2021.
Vedi l’Approfondimento
LOCAZIONI, AGEVOLAZIONI
Approvato il nuovo modello per la cessione crediti d’imposta per locazioni a uso non abitativo
A dicembre 2020 è stato approvato dall’Agenzia Entrate, il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta (art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.L. 34/2020) che può essere inviato anche dagli intermediari a partire dal 14 dicembre 2020.
Si ricorda che fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
IMPOSTE DIRETTE, AGEVOLAZIONI
Industria 4.0: credito d’imposta 40% anche per autocompattatori, autospazzatrici e betoniere
Con le Risposte n. 544/E e n. 542/E, entrambe del 12 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità del credito d’imposta del 40% per l’acquisto di beni strumentali nuovi (cd. “Industria 4.0”), ricorrendone i presupposti, anche per autobetoniere e betompompe, nonché per autocarri, semirimorchi e mezzi e d’opera per la pulizia delle strade.
In particolare, sono agevolabili con il credito d’imposta nella misura del 40%:
- l’acquisto di autobetoniere e betonpompe con caratteristiche tecniche specifiche che le rendono assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici;
- l’acquisto di autocarri, semirimorchi, ovvero mezzi e d’opera con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane; non è di ostacolo alla fruibilità dell’agevolazione la circostanza che i componenti e le attrezzature siano montati su un “veicolo”.
ANTIRICICLAGGIO
Un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette CARTIERE
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha sviluppato un indicatore sintetico che segnala la presenza nei bilanci delle caratteristiche tipiche di una cartiera.
Il lavoro, pubblicato nel Quaderno dell’Antiriciclaggio n. 15/2020, analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi illegali.
Utilizzando dati di bilancio, l’indicatore sintetico dopo una prima verifica empirica effettuata utilizzando il database dell’UIF nell’analisi delle operazioni sospette segnalate all’Unità, ha rilevato che a valori molto bassi dell’indicatore stesso corrispondono più frequentemente società segnalate per frodi nelle fatturazioni e/o per frodi nell’IVA intracomunitaria rispetto a quelle segnalate per altri fenomeni.
L’indicatore può essere uno strumento di supporto nell’effettuare un primo screening sulle società potenziali cartiere.
APPROFONDIMENTI
MANOVRA 2021
Legge di Bilancio 2021: la sintesi delle principali novità fiscali
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1°gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l’anno in corso.
Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese, tra cui segnaliamo in questa sede alcune delle principali:
- Un esonero contributivo nel 2021 per i lavoratori autonomi e i professionisti – ordinistici e non – più colpiti dalla pandemia Covid-19 che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail;
- Istituzione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 di un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’Inps previa domanda, in favore degli iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo in presenza di determinati requisiti reddituali;
- Riconoscimento, per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, di un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone entro il limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore;
- Modifica della disciplina del Superbonus edilizio, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell’agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per l’esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
- Proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, delle detrazioni per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del bonus facciate, del bonus verde;
- Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi;
- Un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;
- Riconoscimento ai cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia dipendenti sia lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, di un credito d’imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
- Introduzione di una nuova norma che inibisce l’emissione di nuove lettere d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale;
- Estensione fino al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e modifica in parte della disciplina;
- Introduzione di una norma finalizzata ad incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, si prevede che al soggetto risultante dall’operazione straordinaria sia consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data;
Deroghe al codice civile in merito alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 per cui non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. (nuovo art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Agevolazioni e contributi a fondo perduto nel Decreto “Ristori” convertito in legge
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto “Ristori”), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al testo normativo sono acclusi gli allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).
Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.
Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:
- il rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
- la possibilità di pagare in 4 rate la 2ª o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile 2021 per alcune categorie di contribuenti;
- la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblicoda parte degli esercenti l’attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (Cosap e Tosap).
Le principali misure riguardano i contributi a fondo perduto:
- Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati nell’Allegato 1 del presente decreto, riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai diversi D.P.C.M. che interessano l’intero territorio nazionale. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Per le zone caratterizzate da scenari di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone “arancioni e rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto è aumentato del 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 per:
- gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030);
- gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000)
- alberghi (codice ATECO 551000).
- Per gli operatori con sede operativa in centri commerciali ed operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari, interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 il contributo sarà riconosciuto nell’anno 2021 previa presentazione di apposta istanza.
- Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dalle misure contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2020 che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’ 3 D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone “rosse”). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Si applicano le percentuali riportate nell’Allegato 2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
- Contributo a fondo perduto a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Possono accedere ai contributi a fondo perduto anche i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4 del presente decreto. Valgono le medesime regole e le limitazioni previste per gli altri operatori economici beneficiari del contributo a fondo perduto.
Allegato 1
Codice ATECO | % CFP |
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011 – Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030 – Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042 – Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050 – Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100 – Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400 – Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000 – Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} | 200,00% |
931110 – Gestione di stadi | 200,00% |
931120 – Gestione di piscine | 200,00% |
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200 – Attività di club sportivi | 200,00% |
931300 – Gestione di palestre | 200,00% |
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999 – Altre attività sportive nca | 200,00% |
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930 – Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} | 200,00% |
960420 – Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011 – Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019 – Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100 – Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201 – Corsi di danza | 100,00% |
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110 – Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130 – Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992 – Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000 – Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100 – Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200 – Attività di musei | 200,00% |
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
Allegato 2
Codice | Descrizione | % CFP |
47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature ed accessori | 200% |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200% |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200% |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200% |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |
Allegato 4
CODICE ATECO | DESCRIZIONE | % CFP |
46 12 01 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti | 100% |
46 14 03 | Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio | 100% |
46 15 01 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche | 100% |
46 15 03 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera | 100% |
46 15 05 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili | 100% |
46 15 06 | Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
46 15 07 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
46 16 01 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento | 100% |
46 16 02 | Agenti e rappresentanti di pellicce | 100% |
46 16 03 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) | 100% |
46 16 04 | Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima | 100% |
46 16 05 | Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori | 100% |
46 16 06 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio | 100% |
46 16 07 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi | 100% |
46 16 08 | Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
46 16 09 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
46 17 01 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati | 100% |
46 17 02 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi | 100% |
46 17 03 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi | 100% |
46 17 04 | Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari | 100% |
46 17 05 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari | 100% |
46 17 06 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi | 100% |
46 17 07 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco | 100% |
46 17 08 | Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
46 17 09 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
46 18 22 | Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici | 100% |
46 18 92 | Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria | 100% |
46 18 93 | Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi | 100% |
46 18 96 | Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria | 100% |
46 18 97 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) | 100% |
46 19 01 | Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
46 19 02 | Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
46 19 03 | Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per beni strumentali nuovi 2021
La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) modifica le percentuali del credito d’imposta derivante dagli ex super-ammortamento aumentandola dal 6% al 10% ed ex iper-ammortamento, aumentandola dal 40% al 50%.
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese (escluse quelle in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023.
Preliminarmente ricordiamo che la legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.
Il beneficio riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
- Beneficiari
Il comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 – in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse dall’agevolazione (comma 1052):
- le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- Investimenti agevolabili
Il comma 1053 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
- veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
- Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.
Il comma 1054 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
- investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. La norma richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’art.18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Il predetto art. 18 definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il comma 188 della legge di bilancio 2020 disponeva che per tali beni il credito d’imposta spettante nel 2020 fosse pari al 6% delle spese sostenute; non prevedeva maggiorazioni per gli investimenti volti a realizzare forme di lavoro agile.
La misura del credito d’imposta, ai sensi del comma 1055, scende al 6% per gli stessi investimenti – coi medesimi limiti – se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai sensi del comma 1061, il credito d’imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Il comma 1056 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Il comma 1057 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto:
- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
La legge di Bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote per le predette tipologie di beni (40 o 20%, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 10 milioni di euro (comma 189).
Ai sensi del comma 1508, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di Bilancio 2018) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Anche per tali investimenti la legge di Bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote (15%, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 700.000 euro (comma 190).
L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
- Utilizzo del credito d’imposta
Il comma 1059 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
La legge di Bilancio 2020 prevedeva l’utilizzo in cinque o tre quote (comma 191).
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto “Rilancio”, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (art. 31 del D.L. n. 78 del 2010).
Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.
In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli investimenti sostitutivi contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
- Obblighi di conservazione documentale
Il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di Bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).
Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli interpretativi, presentati all’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
IRPEF
Cuneo fiscale prorogato per il 2021 con importi raddoppiati
Come accennato, la Manovra di Bilancio dello scorso anno aveva introdotto, con effetto dal 1° luglio 2020, una nuova disciplina per ridurre il cuneo fiscale, ovvero la tassazione per i lavoratori dipendenti.
Si è trattato di una norma che ha preso il posto del c.d. “Bonus Renzi” ovvero del bonus di 80 euro mensili introdotto nel 2014 per i redditi non superiori a 26.600 euro, rimasto operativo fino al 30 giugno 2020.
In particolare, la nuova norma, resa operativa con il D.L. n. 3/2020 , ha previsto:
- dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. La stessa norma ha stabilito che tale importo, dal 1° gennaio 2021, passa a 1.200 euro;
- una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, spettante dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro.
- Trattamento integrativo
Il bonus per i redditi non superiori a 28.000 euro spetta a coloro che non sono “incapienti” e cioè che hanno una imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.P.R. n. 917/1986.
Inoltre, con decreti anti-Covid (in particolare il decreto “Rilancio” – art. 128 , D.L. n. 34/2020 e “Cura Italia” – artt. da 19 a 22 , D.L. n. 18/2020) è stato disposto che:
- il bonus è riconosciuto anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il sostituto d’imposta eroga al lavoratore le somme che quest’ultimo non ha percepito a titolo di bonus 80 euro nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro.
Come chiarito con la circolare 14 dicembre 2020, n. 29/E, pertanto, il sostituto d’imposta, se spettanti, deve riconoscere i benefici in argomento per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal D.L. n. 18/2020 assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro.
- Ulteriore detrazione
Come accennato, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, è stato previsto che ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma fino a 40.000 euro spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Pertanto:
- l’importo dell’ulteriore detrazione decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili, per redditi pari a 35.000 euro;
- per la fascia reddituale da 35.001 a 40.000 euro, l’ulteriore detrazione continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari 40.000 euro.
- Proroga per il 2021
L’ulteriore detrazione, così come configurata in origine, doveva avere un ambito temporale di applicazione limitato solo al secondo semestre 2020, in vista di una revisione complessiva del sistema di tassazione del lavoro dipendente. In realtà, ciò non è accaduto e pertanto il Legislatore ha optato per il rinnovo anche per il 2021 della predetta ulteriore detrazione.
Volendo semplificare, dal 1° gennaio 2021, per effettuare i calcoli si può fare riferimento alla seguente tabella (RC corrisponde al reddito complessivo):
Reddito (euro) | Ulteriore detrazione (euro) |
Fino a 28.000 | 0 |
Da 28.001 a 35.000 | 960+(1.200-960)*[1-(RC-28.000)/(35.000-28.000)] |
Da 35.001 a 40.000 | 960*[1-(RC-35.000)/(40.000-35.000)] |
Da 40.001 | 0 |
MANOVRA 2021
Legge di Bilancio 2021: compensazione crediti e debiti tramite Sistema di Interscambio
Tra le novità più interessanti e dal maggiore potenziale che emergono dalla lettura della Legge di Bilancio 2021, pubblicata il 30 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale, vi è la previsione di un meccanismo tutto nuovo che potrebbe aiutare ad alleviare un problema reso ancor più grave dall’emergenza Covid-19: la liquidità.
L’idea di fondo è semplice ed al tempo stesso efficace: grazie all’incrocio delle informazioni presenti nell’enorme banca dati del Sistema di Interscambio, alimentata costantemente dal transito di milioni di files fattura, aziende e professionisti potranno venire a conoscenza delle situazioni che li vedono al tempo stesso creditori o debitori di taluni soggetti, che a loro volta potrebbero essere debitori o debitori dei primi, potendo compensare le reciproche posizioni.
Tale compensazione – che avverrà solo su base volontaria e con l’accordo di tutte le parti interessate – sarà resa possibile grazie alle nuove funzioni che si vuole introdurre sulla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”.
L’idea è quella di creare una piattaforma dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali effettuate tra contribuenti residenti o stabiliti in Italia.
Un semplice esempio può aiutare a meglio comprendere l’idea nel suo insieme.
Ipotizziamo che:
- La società “Uno s.p.a.” abbia effettuato una cessione di beni a favore della “Due s.r.l.”, spiccando fattura elettronica per l’ammontare complessivo, IVA inclusa, di euro 4.000;
- La società “Due s.r.l.” ha effettuato una prestazione di servizi a favore della “Tre s.n.c.”, emettendo fattura elettronica per totali euro 1.500;
- La società “Tre s.n.c.” ha effettuato una cessione di beni a favore della “Uno s.p.a.”, emettendo fattura elettronica per totali euro 4.500.
Pertanto:
- “Uno s.p.a.” vanta un credito nei confronti di “Due s.r.l.” di 4.000 euro;
- “Due s.r.l.” vanta un credito nei confronti di “Tre s.n.c.” di 1.500 euro;
- “Tre s.n.c.” vanta un credito nei confronti di “Uno s.p.a.” di 4.500 euro.
Se tutte le reciproche spettanze venissero regolarmente onorate, i flussi di cassa dei soggetti in gioco risulterebbero essere i seguenti:
La circostanza che siano necessarie più transazioni al fine di “chiudere il cerchio” tra i soggetti comporta un aggravio amministrativo e, soprattutto, aumenta il rischio di una crisi di liquidità “a catena” nel caso di ritardo nei pagamenti di anche solo uno degli attori coinvolti.
NB: La “catena”, tuttavia, può essere decisamente alleggerita compensando le reciproche posizioni, posto che tra i soggetti in gioco si è venuto a creare un seppur parziale “rapporto circolare” che tale compensazione consente, nel limite della somma che è comune a tutti i rapporti (nel nostro caso pari a 1.500 euro).
Tale somma, se reciprocamente e concordemente compensata, porta all’azzeramento o alla riduzione dei rispettivi debiti / crediti.
Ovviamente, dopo la regolazione delle nuove posizioni come risultanti post compensazione, il risultato finale ad avvenuto pagamento delle poste residue sarebbe il medesimo:
MANOVRA 2021 – ADEMPIMENTI
Professioni sanitarie: per il 2021 rinviate “e-fattura” e trasmissione corrispettivi al STS, ma Tessera sanitaria passa a cadenza mensile
Come disposto con la legge di bilancio (legge 30 dicembre 2020, n. 178), anche per il 2021 la fatturazione delle prestazioni sanitarie proseguirà esclusivamente in modalità analogica, in forza di un divieto di emissione di e-fattura in presenza di una prestazione i cui dati siano (anche solo potenzialmente) soggetti a trasmissione al Sistema tessera sanitaria.
NB: Niente fattura elettronica, quindi, ancora (almeno) per un anno, salvo ulteriori future proroghe.
Le esigenze di tutela della privacy dei pazienti erano state considerate prevalenti sulle disposizioni fiscali e, pertanto, in attesa di una rivisitazione del sistema informatico (Sistema di Interscambio) che consentisse di tutelare i dati dei pazienti (revisione, ad oggi, non pervenuta), era stato da subito previsto il divieto di fatturazione elettronica.
Allo stesso modo, almeno per un anno, la trasmissione dei corrispettivi potrà proseguire con le modalità utilizzate nel 2020, alla luce dell’ennesimo rinvio, contenuto nel cd. “decreto milleproroghe”, relativo all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi elettronici esclusivamente tramite il Sistema tessera sanitaria.
Di grande importanza sono le innovazioni apportate alla cadenza ed al contenuto delle comunicazioni dovute al Sistema tessera sanitaria, introdotte nello scorso mese di ottobre, ma che sortiranno i primi effetti a partire dal 2021.
NB: In conclusione, nulla cambia nel 2021 a livello di fatturazione elettronica per il mondo delle professioni sanitarie.
In ordine al divieto di emissione di fattura elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie rese da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, tale divieto vige anche in caso di:
- opposizione del paziente alla trasmissione dei dati della fattura al Sistema TS;
- fatture “miste”, ovvero fatture che contengono prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche e, contestualmente, anche prestazioni diverse. Quanto alla trasmissione di queste fatture al Sistema TS:
- se le prestazioni sanitarie e non sanitarie non sono distinguibili, l’intera spesa deve essere trasmessa indicando la somma totale alla voce “altre spese” (codifica AA);
- se le spese sono distinguibili, fermo restando l’obbligo di trasmettere al STS l’intera fattura, corre obbligo di distinguere le spese non sanitarie dalle spese sanitarie. Nello specifico, le spese non sanitarie devono essere codificate come “altre spese” (codice AA), mentre quelle sanitarie dovranno essere trasmesse indicando la specifica codifica attribuibile al tipo di prestazione resa.
È importante ricordare che le fatture che non possono in ogni caso rientrare nei casi di trasmissione al STS devono essere emesse in formato elettronico.
È il caso della fattura emessa dall’operatore sanitario per cessione di beni strumentali, oppure della fattura B2B emessa da parte dell’operatore sanitario nei confronti di un titolare di partita IVA (ad esempio, fattura emessa dal medico verso il centro medico a favore del quale presta la propria attività, o verso un collega per un’attività di sostituzione in studio).
Si ricorda, inoltre, che, laddove un operatore sanitario o una struttura sanitaria intendano emettere separate fatture per le prestazioni sanitarie (fattura analogica) e per le prestazioni non sanitarie (fattura elettronica), allora queste ultime non devono contenere alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Diversamente, la fattura dovrà essere obbligatoriamente analogica, posto che la tutela della privacy del paziente prevale sempre sull’obbligo di e-fattura.
A titolo esemplificativo, la menzionata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 (punto 2.1.2) precisa che una fattura relativa ad una degenza in una struttura sanitaria dovrà sempre essere emessa in formato analogico (ovvero cartacea), anche se non vengono precisati la prestazione eseguita o il motivo del ricovero. In sostanza, è la mera circostanza di “degenza in struttura sanitaria” che va, in sé, ad interessare la sfera personale del paziente e, di conseguenza, la fattura non deve essere emessa in formato elettronico.
NB: solo a partire dal 2022 (salvo ulteriori proroghe) che i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati verso il Sistema tessera sanitaria, e che gestiscono corrispettivi, saranno chiamati a trasmettere esclusivamente al STS i dati relativi a tutti i corrispettivi, di qualsiasi natura (rilevanti o meno ai fini della detrazione IRPEF), distinguendo tramite l’utilizzo delle apposite codifiche le cessioni che danno diritto al cessionario di godere della detrazione.
- Trasmissione Tessera Sanitaria – Spese anno 2020
La trasmissione dati al STS presenta importanti novità a partire dal 2021, in forza di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020, intitolato “Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie”.
Per quanto riguarda le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, da trasmettersi entro il 31 gennaio 2021, i soggetti tenuti alla trasmissione procederanno secondo le modalità già note.
NB: la trasmissione dei dati relativi all’anno 2020 presenta un’importante novità: l’obbligo di indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie. La detrazione fiscale spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile.
Di conseguenza, ai fini della trasmissione dei dati delle spese rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, a partire dalla trasmissione dati relativa al 2020, è necessario specificare la modalità di avvenuto pagamento. Fanno eccezione a quest’obbligo le tipologie di spese elencate al successivo comma 680, per le quali il pagamento tracciabile non si rende necessario, ovvero l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e le spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
- Trasmissione Tessera Sanitaria – Spese anno 2021
Ancora di maggiore impatto sono le novità previste per la trasmissione delle spese sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.
Sempre in forza del decreto MEF 19 ottobre 2020, viene, infatti, previsto che:
- la trasmissione venga effettuata a cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale(quindi, entro fine febbraio 2021, dovranno essere già trasmesse le spese di gennaio 2021, e così via, di mese in mese);
- debbano essere trasmesse tutte le spese, anche quelle per le quali il contribuente abbia espresso opposizione (in tale caso, l’informazione verrà trasmessa senza indicare il codice fiscale).
Inoltre, la trasmissione dovrà contenere anche le seguenti informazioni, non previste in precedenza:
- tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità di cui agli artt. 10-bis e 17 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
- indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (in tale caso, come si è detto, i dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione vengono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito).
MANOVRA 2021 – IMMOBILI
Il nuovo contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone d’affitto
I commi da 381 a 383 dell’art. 1 della Manovra di Bilancio (legge 30 dicembre 2020, n. 178) delineano i tratti di una misura tesa a ristorare, almeno in parte, i proprietari di immobili concessi in locazione che concordino una riduzione del canone nel 2021. L’emergenza Covid-19 ha comportato la revisione al ribasso di numerosi contratti di locazione, sottolineando sin da subito che, purtroppo, si tratta di una norma che riguarda solo il 2021, e che quindi nulla prevede con riferimento alle eventuali riduzioni già concesse nel corso del 2020.
NB: la disposizione ha una portata ridotta, limitata agli immobili ad uso abitativo ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, destinati ad abitazione principale da parte del conduttore.
Misura del contributo a fondo perduto
La misura di “ristoro” concessa a fronte della riduzione del canone di locazione consiste in un contributo a fondo perduto, che sarà riconosciuto sino ad un massimo del 50 % della riduzione stessa.
NB: È previsto un tetto massimo, pari a 1.200 euro per ciascun locatore.
Beneficiari del contributo
Potranno beneficiare del contributo, per l’anno 2021:
- i locatori di immobili ad uso abitativo;
- gli immobili devono essere situati in un Comune ad alta tensione abitativa;
- il contributo spetta a condizione che l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario.
Nel rispetto delle condizioni summenzionate, potranno beneficiare del contributo a fondo perduto tutti i locatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche.
Modalità attuative
La norma prevede che ai fini del riconoscimento del contributo il locatore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo (quale potrebbe essere la destinazione ad abitazione principale dell’immobile da parte del conduttore).
La comunicazione viene prevista esclusivamente in modalità telematica, secondo le specifiche che saranno definite da un apposito Provvedimento.
PRINCIPALI SCADENZE
Scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati |
12/01/2021 | Liquidazione compensi amministratori | Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato | Società |
20/01/2021 | Imposta di bollo su fatture elettroniche | Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel IV° trimestre dell’anno | Fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo |
01/02/2021 | Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria | Termine per trasmettere telematicamente al STS i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel 2020 | Professionisti / operatori sanitari |
01/02/2021 | 730 precompilato – Opposizione spese sanitarie | Presentazione dell’opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata | Il contribuente può esercitare direttamente l’opposizione |
01/02/2021 | Redditi di terreni – Denuncia variazioni | Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni | Titolari di redditi di terreni
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Carlo Alberto Nebuloni
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