Il decreto “Sostegni” ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (con esclusione degli aggi, interessi di mora ed eventuali spese di procedura), risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della risc ossione a decorrere dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Vi rientrano quindi i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi. Si
ricorda che possono usufruire dello stralcio:
- le persone fisiche che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30 mila euro (considerando Certificazioni Uniche 2020, dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021);
- gli enti, Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro (considerando le dichiarazioni Redditi SC, SP, ENC, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019).
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