Proroghe differenziate per i bonus edilizi. Il superbonus arriverà fino al 2023. Gli altri bonus edilizi fino al 2024 mentre per il bonus facciate la sua conclusione è fissata al 2022. A rischio lo sconto in fattura e la cessione crediti per le agevolazioni che non siano il 110%. Assaggio di riforma fiscale con un primo intervento sull’Irpef e un avvio di dismissione dell’Irap.
Per Sugar e Plastic tax proroga dell’entrata in vigore mentre si conclude a dicembre l’esenzione prevista sull’applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico (tassa dehors). Per il caro bollette arriva un uletriore stanziamento da un mld Sul fronte lavoro restyling del reddito di cittadinanza e possibile cancellazione della cassa unica assegni familiari.
La proroga al prossimo anno, negata al bonus facciate, sarà invece concessa alle due agevolazioni “ordinarie” del 50% per il recupero e le ristrutturazioni edilizie semplici e del 65% per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel Superbonus (per esempio gli interventi sulle singole unità immobiliari non “trainati” dal 110%). Negli sconti del 50% per le ristrutturazioni rientreranno dal 1° gennaio (fanno testo i pagamenti effettuati con bonifici) anche gli interventi sulle facciate che non potranno più godere del super sconto. Sembrano sciolti anche i dubbi principali relativi alla proroga del Superbonus per l’efficientamento energetico. Il 110% sarà prorogato al 31 dicembre 2023, come avevano chiesto tutte le forze politiche e il Parlamento a più riprese con diverse risoluzioni. Non sarà, però, una proroga piena, bensì una proroga selettiva, limitata ai condomini e agli Istituti autonomi case popolari (o equivalenti).
Saranno escluse dal rinnovo le villette e le altre tipologie di immobili che potranno godere del beneficio soltanto fino al 2022: gli edifici unifamiliari e quelli composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate. Per queste tipologie, per altro, bisogna ancora capire se sarà prevista un’estensione piena del beneficio fiscale al 2022 o se la norma resterà come è oggi, vale a dire con il termine fissato al 30 giugno 2022 e la possibilità di usufruire degli sconti fino al 31 dicembre 2022 soltanto per completare l’intervento e soltanto se nei primi sei mesi si è raggiunto almeno il livello del 60% rispetto ai lavori previsti.
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