Prende forma il decreto del Mef che definisce le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 , commi da 13 a 17, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).

Il decreto (in bozza) prevede che i beneficiari di indennizzi o sostegni ricevuti durante la pandemia (contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali, crediti d’imposta), individuati dall’art. 1 del decreto stesso, attestino con un’apposita autodichiarazione, da presentare all’Agenzia delle Entrate, il rispetto dei limiti fissati dal Temporary Framework UE e, in caso di superamento di tali limiti, restituiscano gli aiuti eventualmente ricevuti in eccesso.

Nell’autodichiarazione i beneficiari degli aiuti dovranno altresì certificare:

un calo di almeno il 30% dell’ammontare complessivo del fatturato/corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), rispetto al corrispondente periodo del 2019. Tale periodo, viene specificato, non può essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione;

che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70% (90% per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento.

Dopo il via libera della Conferenza Stato-Città e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare il provvedimento attuativo con i termini, le modalità e il contenuto dell’autodichiarazione, nonché le modalità tecniche con cui l’Agenzia rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici. Sempre con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere individuata la procedura per la restituzione volontaria delle somme in eccesso, comprensive degli interessi, nel caso in cui siano stati superati i massimali di aiuto concessi.

 

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