Nel caso in cui un’associazione sportiva dilettantistica sostenga i costi relativi alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione che serve, oltre allo spogliatoio, anche il resto dell’immobile in cui esso si trova, potrà usufruire del Superbonus in relazione alla climatizzazione del solo spogliatoio o della parte dell’immobile adibita allo spogliatoio.

Al riguardo si ricorda infatti quanto segue:

  1. Il Superbonus si applica anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal Coni, “limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”
  2. l’associazione deve comunque risultare in base a un titolo idoneo, proprietaria o detentrice dell’immobile fin dall’avvio dei lavori, oppure dal momento del sostenimento della spesa, se precedente. Più precisamente, il beneficiario dell’agevolazione può, in via alternativa:
    • essere titolare di un diritto reale sull’immobile, anche di godimento;
    • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, oppure a un contratto di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Inoltre, è stato affermato che considerato che la parte dell’edificio adibita a spogliatoi non costituisce un’autonoma unità immobiliare, la certificazione energetica (APE) ante e post lavori deve riguardare l’intero immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoio.

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