È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 12 novembre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico che introduce ulteriori misure finalizzate alla promozione delle società benefit.
In particolare:
- sono stanziati 7 milioni di euro per il 2021 al fine di riconoscere il credito d’imposta;
- possono usufruire del beneficio fiscale le imprese, di qualunque dimensione, che alla data di presentazione della domanda:
sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
b. hanno sostenuto spese per la costituzione o per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
c. disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
d. si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
e. non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva; - il credito d’imposta spetta nella misura massima di 10mila euro;
- sono ammesse le spese sostenute per la costituzione o per la trasformazione in società benefit dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Vi rientrano le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese, nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. Sono invece escluse le spese relative ad imposte e tasse; l’Iva è ammessa solo se indetraibile;
- occorre presentare in via telematica un’apposita domanda al Ministero dello Sviluppo economico, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito mise.gov.it;
- con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di presentazione dell’istanza stessa;
- l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti a titolo di “de minimis”.
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