Ogni anno i contribuenti possono usufruire di detrazioni e deduzioni per calcolare e ridurre l’imposta lorda.
Per il 2021, tra le principali detrazioni usufruibili spiccano:
- Detrazione per il coniuge non separato legalmente:
- Da 0 a 15.000 euro – detraibili 800 euro
- Da 15.000 a 40.000 euro – detraibili 690 euro
- Da 40.000 e 80.000 – detraibili 690 euro
- Detrazione per figli a carico:
- Da 0 a 3 anni – detraibili 1.220 euro per ogni figlio
- Da 3 a 24 anni (da 18 a 24 solo se con reddito inferiore a 4.000 euro) – detraibili 950 euro
- Con disabilità da 0 a 3 anni – detraibili 1620 euro
- Con disabilità superiori a 3 anni – detraibili 1650 euro
- Detrazione per le spese mediche: la detrazione per le spese mediche è del 19% in caso di valore superiore alla franchigia di 129,11 euro, con un tetto massimo di 550 euro
- Detrazione per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19%, con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro
- Detrazione per le spese funebri nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi)
- Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% per un massimo di 96.000 ero di spese sostenute
- Detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro
- Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (es. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (es. sismabonus).
Si ricorda che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali, dispositivi medici, per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Leave a Reply