Corte di giustizia tributaria di secondo grado Marche, Sentenza 27 ottobre 2023, n. 889
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 889 del 27 ottobre 2023, ha richiamato un consolidato orientamento della Corte di cassazione, in base al quale “in tema di IVA, le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica si distinguono dalle prestazioni a contenuto meramente cosmetico e sono esenti di imposta, ex art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R. n. 633/1972, nei limiti in cui sono finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute, gravando sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi” (cfr. Cassazione, n. 27947/2021; n. 26906/2022).
Il medico contribuente, per assolvere l’onere della prova a suo carico, deve mettere a disposizione l’intero carteggio clinico riferibile alle prestazioni in questione o, comunque, un carteggio originale sufficiente a verificare le specifiche finalità terapeutiche sottostanti. Ove occorra, il medico, al momento del pagamento della prestazione, dovrà quindi richiedere al paziente un consenso all’utilizzo della documentazione medica ai fini fiscali; in mancanza di consenso dovrà provvedere alla fatturazione con IVA.
Secondo la Corte, il contribuente non può richiedere che il giudicante ottenga, mediante ordine di esibizione, la documentazione medica che egli non si è premurato di procurare, con il consenso dei pazienti, a tempo debito, poiché un ordine di esibizione si risolverebbe in una rilevante compromissione delle esigenze di riservatezza dei pazienti, a vantaggio di un interesse economico che il contribuente poteva tutelare, con il consenso dei pazienti, in modo autonomo.
Il tema è delicato e merita attenzione, anche in considerazione del successivo ed eventuale (facoltativo) recupero dell’IVA a titolo di rivalsa.
fonte MYSolution
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