Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101–111
La Manovra di bilancio per l’anno finanziario 2024 prevede che tutte le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c. (quindi artigiani, commercianti, industrie, ecc., esclusi i professionisti), sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII numeri 1-2-3 (cioè terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (frane, terremoti, grandinate, alluvioni, inondazioni, esondazioni, ecc.).
L’inadempimento di tale obbligo pregiudica all’impresa l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
fonte MYSolution
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