Premessa

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 477 del 15 dicembre 2023, si è espressa su di una tematica di particolare attualità: il trattamento fiscale dell’acquisto di veicoli elettrici.

Al giorno d’oggi è sempre più diffuso, sia per ragioni ambientali che di effettivo risparmio sui costi di gestione, l’acquisto di veicoli elettrici da parte di soggetti che svolgono attività d’impresa. Pertanto l’amministrazione finanziaria si è pronunciata sul trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette delle spese sostenute per l’acquisto e la ricarica di un’autovettura elettrica utilizzata per l’esercizio di un’attività economica.

Il trattamento IVA

L’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 afferma che:

“l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B (motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici), e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio”.

Ai fini di questa normativa per “veicoli stradali a motore” si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kge il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto.

Come riportato testualmente nel dettato normativo l’imposta corrisposta per l’acquisto o l’importazione dei veicoli stradali a motore e delle relative componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura ridotta del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, oppure rappresentino l’oggetto dell’attività propria dell’impresa.

Nel caso presentato nell’interpello, poiché la ricarica dell’autoveicolo elettrico è effettuata utilizzando la rete domestica del soggetto istante, la quota detraibile, ossia la quota delle spese riferibile all’attività d’impresa, deve essere quantificata, sulla base di criteri oggettivi, in base all’effettivo utilizzo per l’esercizio dell’attività stessa.

La componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche è da ritenersi compresa nella definizione di “carburante per autotrazione” recata dalla lett. d) dell’art. 19-bis1, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, il relativo costo è ammesso in detrazione nella stessa misura in cui è riconosciuta la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto dell’autoveicolo.

A tal fine, tuttavia, la spesa deve essere effettuata utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, ossia carte di credito, di debito e prepagate, altri pagamenti elettronici che consentono l’addebito diretto in conto corrente, assegni e bonifici.

Il trattamento ai fini delle imposte sui redditi

Ai fini delle imposte sui redditi la disciplina trova la propria origine all’interno dell’art. 164, comma 1, TUIR. Secondo quanto riportato dal citato articolo è previsto che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, siano deducibili nella misura:

  • del 100%, qualora il veicolo sia utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa;
  • del 20%, qualora il veicolo sia utilizzato in modo promiscuo (ossia, in parte per l’attività d’impresa e in parte per fini privati);
  • dell’80%, qualora il veicolo sia utilizzato da agenti e rappresentanti di commercio;
  • del 70%, qualora il veicolo sia concesso in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Inoltre, il comma 1-bis del medesimo art. 164 del TUIR, dispone che tali percentuali di deduzione siano applicabili anche alle spese sostenute per il rifornimento di carburante dei veicoli, a condizione che i relativi pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili.

Occorre notare che nella Risposta ad interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella nozione di “carburante per autotrazione” di cui al comma 1-bis dell’art. 164 del TUIR, può essere ricompresa anche la componente di energia elettrica destinata alla ricarica degli autoveicoli elettrici. Di conseguenza, anche le spese sostenute per l’energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici sono deducibili nelle misure ed alle condizioni sopra indicate.

A tal fine, tuttavia, il contribuente è tenuto a dimostrare l’entità ed il costo dell’energia elettrica utilizzata per il rifornimento della propria autovettura ai fini della deducibilità, per intero o pro quota, del relativo componente negativo di reddito.

Riferimenti normativi:

Fonte Mysolution