La norma di riferimento
Sospensione dell’invio delle comunicazioni e degli inviti da parte dell’Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre di ogni anno. Fatti salvi, però, i casi, inevitabilmente discrezionali, di indifferibilità e urgenza. Questo è quanto disposto dall’art. 10 del Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali in merito alla sospensione nell’invio delle comunicazioni e degli inviti nei periodi che vanno dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno.
La disposizione appena richiamata, al comma 1, prevede che, nei mesi di agosto e dicembre, l’Agenzia delle Entrate sospenda l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.
L’ultimo comma fa tuttavia salve le sospensioni già previste dal comma 17 dell’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016, e del secondo periodo, del comma 11-bis dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006.
Ricorda
Si evidenzia che il secondo periodo del comma 11-bis dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006 prevede, allo stato attuale, che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate e dagli altri enti impositori sono comunque sospesi dal 1° agosto al 4 settembre mentre il comma 17 dell’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 prevede una sospensione identica dei termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Oggetto della sospensione
È bene puntualizzare che non è sospeso l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate ma solo di specifiche comunicazioni: quali gli avvisi bonari e le lettere di compliance.
Ricorda
L’avviso bonario è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’esito dei controlli delle dichiarazioni presentate.
Per l’avviso bonario inviato a seguito di controlli automatici nonsono previsti obblighi in merito alla forma e al contenuto.
Gli avvisi bonari inviati a seguito di controlli formali devono contenere l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo.
Ricevuto l’avviso bonario, il contribuente può accettare le conclusioni dell’Ufficio e pagare quanto richiesto beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Qualora riscontri errori, il contribuente può chiedere la revisione dell’avviso o il suo annullamento procedendo a pagare solo gli importi rideterminati.
Il pagamento può essere rateizzato.
In caso di mancato pagamento, salvo alcuni casi di non particolare gravità, si decade dal beneficio della rateizzazione e l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute con successiva notifica al contribuente della relativa cartella esattoriale.
È possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Ricorda
Le lettere di compliance costituiscono uno strumento destinato a migliorare la collaborazione tra Fisco e contribuenti introdotto con la Legge di Stabilità per il 2015.
Si tratta di comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti informandoli di errori o omissioni commesse nelle dichiarazioni presentate permettendo loro di correggerli ricorrendo al ravvedimento operoso.
Di fatto, le lettere di compliance non sono altro che uno strumento per stimolare i contribuenti a regolarizzare spontaneamentedeterminate violazioni beneficiando degli sconti sulle sanzioni previsti dal ravvedimento operoso e facendo risparmiare all’AF il costo dei controlli.
Il tempestivo esame delle lettere di compliance risulta particolarmente determinante ove si vogliano ravvedere gli errori commessi nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA atteso che per esse i termini per l’invio dei relativi avvisi bonari sono significativamente ridotti rispetto all’ordinario.
Inoltre, di estrema rilevanza appare essere l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate del nuovo tipo di lettera di compliancededicata alla segnalazione dell’omessa indicazione nel quadro RS del modello Redditi PF degli elementi informativi richiesti ai contribuenti in regime forfetario.
La sospensione in parola riguarda dunque una tipologia di atti il cui utilizzo è decisamente diffuso e la cui notifica importa a carico dei contribuenti oneri non soltanto economici ma, in caso di necessità, altresì oneri difensivi limitati ad uno stretto arco temporale pari solitamente a 30 giorni.
La sospensione della notifica di tali atti altresì per il periodo che intercorre tra il 1° dicembre e il 31 dicembre di ogni anno è quindi da accogliere con favore, posto che dà maggiore respiro ai contribuenti e ai loro professionisti delegati nel recepire e rispondere a quanto ricevuto in un periodo dell’anno particolare.
I dubbi interpretativi
Tuttavia, nonostante l’indubbio carattere positivo della norma e sopra menzionato, occorre altresì rilevare come permangono due aspetti oscuri della normativa in commento:
- i “casi di indifferibilità ed urgenza”;
- la sospensione del solo invio e non anche dei termini entro i quali il contribuente deve fornire adeguata risposta agli avvisi medesimi.
Quanto al primo aspetto, il comma 1 dell’art. 10 in commento, nel disporre la sospensione in parola, fa salvi i casi di indifferibilità e urgenza.
Tuttavia, la vaghezza con la quale tale disposizione è scritta offre la possibilità all’Amministrazione finanziaria di utilizzarla a proprio piacimento e d’altro canto nega al contribuente la possibilità di comprendere la legittimità o meno dell’operato dell’Amministrazione che notifica nel periodo di sospensione, giustificata dall’esistenza di un caso indifferibile e urgente. La mancata delimitazione del perimetro definitorio dei casi, che possono essere considerati urgenti ed indifferibili a tal fine, rende molto arbitrario l’utilizzo o meno della sospensione in parola disposta dalla norma.
In relazione al secondo tema, ciò che crea dei dubbi interpretativi è il dato testuale della norma in parola che dispone la sospensione del mero invio delle comunicazioni. Da ciò deriva che ove si dovesse aderire ad una interpretazione letterale della norma, è da ritenersi sospeso il solo termine per l’invio della documentazione e non anche i termini utili entro i quali il contribuente, nel mentre raggiunto dall’avviso, deve fornire adeguate risposte ovvero procedere con il pagamento del quantum richiesto.
Esempio
In altre parole, ove un avviso bonario venisse notificato il 28 novembre, il contribuente dovrebbe fornire adeguato riscontro allo stesso entro il 28 dicembre.
Ebbene, stando ad una interpretazione letterale della norma, tali termini non ricadono nella sospensione di cui si discorre con la conseguenza che il contribuente è tenuto ad adempiere.
Tale problematica invero colpisce il solo periodo di sospensione invernale poiché, per il periodo estivo, interviene il comma 17dell’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 che prevede una sospensione identica dei termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 10;
- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, art. 7-quater;
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 37.
Fonte Mysolution
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