La previsione secondo la quale in caso di decadenza dalla rottamazione delle cartelle (ex lege n. 197/2022 ) è possibile richiedere per i carichi oggetto di definizione agevolata una rateazione ex art.19 del D.P.R. n. 602/73 non si applica alla generalità dei contribuenti.
Infatti sono esclusi da tale previsione di favore coloro la cui domanda di sanatoria conteneva carichi già oggetto di precedente rateazione poi decaduta.
Tali importante chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2024.
Per tali carichi non sarà possibile presentare nuova istanza di rateazione. Ciò perché è lo stesso art. 19 del D.P.R. n. 602/73 a prevedere il divieto di rateizzazione di un carico già oggetto di un precedente rateizzo.
Secondo quanto previsto dal vigente testo del comma 3, lettera c, dello stesso art. 19 – applicabile ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a partire dal 16 luglio 2022 (si veda l’art. 15-bis, comma 2 , del D.L. n. 50/2022) – «in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive», il debitore «decade automaticamente dal beneficio della rateazione» e «il carico non può essere nuovamente rateizzato».
Da qui, secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora il debitore incorra nell’inefficacia della «rottamazione-quater» relativamente a debiti per i quali era decaduto da una dilazione richiesta dal 16 luglio 2022, non può nuovamente rateizzare questi debiti, non per effetto dell’inefficacia della definizione ma della decadenza dalla vecchia dilazione. Viceversa, in base all’art. 15-bis, comma 3 , del D.L. n. 50/2022, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate anteriormente al 16 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.
Dunque, per semplificare, la chance di rateizzare nuovamente un carico rispetto al quale si è decaduti dalla rottamazione e già in precedenza oggetto di dilazione ex art. 19, anch’essa decaduta, potrà essere ammessa a seconda se la norma, pro tempore vigente, alla data di prima richiesta di rateazione (pre-rottamazione) ammetteva o meno tale possibilità.
fonte Mysolution
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