L’art. 13, n. 1, della Tariffa Allegato A, Parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000). Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo (C.M. 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).
Ad oggi, con l’obbligo di emissione elettronica della fattura per la maggior parte dei contribuenti, l’assolvimento dell’imposta di bollo su dette fatture prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e sono state disposte modalità e termini di versamento.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
I termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono fissati, con le dovute eccezioni, al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Il 2024, però, è bisestile, pertanto il versamento di febbraio potrà essere eseguito entro il giorno 29.
Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Classificazione | Fattispecie | Norma IVA | Per importi > € 77,47 |
Imponibili | Aliquota zero | Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo |
Imponibili | Altre aliquote | Non soggetto a bollo | |
Esenti | Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Non imponibili | Esportazioni e servizi internazionali | Artt. 8, 8-bise 9, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Cessioni intraUE | Art. 41, 42 e 58, D.L. n. 331/1993 | Non soggetto a bollo |
Non imponibili | Esportatori abituali | Art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 |
Escluse per mancanza del presupposto territoriale | Servizi estero | Art. da 7 a 7-septies(compreso 7-ter), D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 |
Split payment | Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo | |
Reverse charge | Artt. 17, commi 5 e 6, e 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 | Non soggetto a bollo | |
Reverse charge | Art. 46, D.L. n. 331/1993 | Non soggetto a bollo | |
Fuori campo IVA | Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15, D.P.R. n. 633/1972 | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime minimi | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Regime forfetario | Imposta di bollo € 2,00 | |
Fuori campo IVA | Compenso occasionale | Imposta di bollo € 2,00 |
Fonte Mysolution
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