L’ambito soggettivo
Si ricorda, innanzitutto, che l’art. 6 del D.Lgs. n. 13/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024, n. 43, e in vigore dal giorno successivo, ha introdotto il nuovo istituto del “concordato preventivo biennale” (in sigla CPB), individuando destinatari e finalità.
In particolare, le disposizioni appena richiamate stabiliscono che, con lo scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, il legislatore ha previsto, recuperando e attualizzando la vecchia versione, il concordato preventivobiennale, destinato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato.
Si tratta, quindi, di “contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato” ma la norma non opera alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica del soggetto che consegue il reddito, per cui possono avvalersi del concordato tanto soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), quanto soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali, questi ultimi relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate.
Il nuovo istituto, di cui agli artt. 7 e seguenti del citato D.Lgs. n. 13/2024 è, quindi, destinato ai soggetti che applicano gli Indici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario, di cui alla Legge n. 190/2014; per tali ultimi contribuenti, l’istituto in commento si rende applicabile solo in via sperimentale e limitatamente al periodo d’imposta 2024.
Il concordato preventivo biennale, come detto, è riservato ai contribuenti in regime forfetario e ai soggetti “che applicano” gli ISA, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024, con la conseguenza che i contribuenti, potenzialmente soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non possono accedere al concordatopreventivo biennale; quindi, non potranno aderire al concordato tutti quei contribuenti che non hanno applicato gli ISA nel periodo d’imposta 2023, anche per effetto di cause di esclusione, come indicate per il detto periodo d’imposta.
Le condizioni di accesso
Il contribuente, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (nel 2023, per la proposta relativa al biennio 2024 e 2025), non deve avere pendenze relative a debiti tributari o deve aver estinto i citati debiti, d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta.
Inoltre, il medesimo contribuente non deve aver omesso l’invio della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, non deve aver subito condanne per uno dei reati tributari, di cui al D.Lgs. n. 74/2000, o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e non deve aver iniziato la propria attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Si tratta, quindi, e più specificatamente, delle condanne per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 del Codice civile, nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter-1 del Codice penale, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato; alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Riferimento normativo (D.Lgs. n. 13/2024) |
Causa di esclusione | Periodo |
Lett. a), comma 1, art. 11 | Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi | In almeno uno dei 3 periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato |
Lett. b), comma 1, art. 11 | Condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 o per i reati relativi a false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | Reati commessi negli ultimi 3 periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato |
Comma 1, art. 24 | Inizio esercizio della propria attività | Periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta |
Il calendario e la proposta
Il comma 1 dell’art. 8 dispone che l’Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, deve mettere a disposizione dei contribuenti (o dei loro intermediari), anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, programmi informatici specifici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Art. 8, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 |
1. L’Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di cui all’articolo 9.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria. 3. Con il decreto di cui all’articolo 9, sono individuati i periodi d’imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale. 4. Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile. |
Come si evince dalla semplice lettura del citato art. 8 del D.Lgs. n. 13/2024, con particolare riferimento al comma 2, è un Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha il compito di individuare le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria.
Con il successivo comma 3 si stabilisce ulteriormente che con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con l’introduzione della metodologia per la valorizzazione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato, di cui al comma 1 dell’art. 9 del medesimo Decreto, individua i periodi d’imposta per i quali la metodologia approvata permette di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle Entrate tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo dell’imposta sui redditi e dell’IRAP e la stessa comunica la proposta, attraverso i programmi informatici appositamente predisposti, entro il quinto giorno successivo a quello di invio dei dati necessari da parte del contribuente.
Entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di cui al comma 1 dell’art. 17 del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435, il contribuente può aderire alla proposta; detto termine, per il primo anno di applicazione del concordato, è posticipato al termine della dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 13/2024.
Art. 9, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 |
1. La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai fini dell’elaborazione della predetta proposta, l’Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L’Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all’articolo 8. 3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435. Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall’articolo 38 per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. |
La proposta di concordato è formulata dall’Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento che, inizialmente, prevede la messa a disposizione di programmi informatici necessari per l’acquisizione dei dati entro il 15 giugno 2024 per il 2024 (ma entro il 15 aprile 2025 per il 2025 ed entro il 1° aprile a regime dal 2026).
Dopodiché, i contribuenti devono comunicare, a mezzo dei citati programmi informatici, i dati necessari alla elaborazione mentre, sempre attraverso gli stessi canali, l’Agenzia delle Entrate formula la propria proposta e la comunica e, infine, entro il 15 ottobre 2024 (per la proposta relativa al biennio 2024/2025) il contribuente esprime la propria adesione alla proposta comunicata.
Con l’accettazione della proposta il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato, ai sensi degli artt. 12 e 25 del D.Lgs. n. 13/2024 e l’accettazione, a cura dei soggetti collettivi trasparenti, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (società di persone e soggetti equiparati) e artt. 115 e 116 del medesimo Testo unico (società di capitali in regime di trasparenza), vincola anche i soci e gli associati, come prescritto dal comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 13/2024.
Come indicato, e prescritto dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.Lgs. n. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate elabora e comunica la proposta entro il quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati e il contribuente può aderire, a regime, alla proposta di concordato preventivo biennale fino alla scadenza del termine di versamento delle imposte, di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001.
È già stato disposto che, allo scadere del periodo oggetto del concordato, l’Agenzia delle Entrate formula un’ulteriore proposta, ma con riferimento al biennio successivo, naturalmente solo nel caso in cui il contribuente continui a soddisfare i requisiti prescritti e in assenza di cause di esclusione, di cui agli artt. 14 e 27 del D.Lgs. n. 13/2024.
Le proposte di concordato vengono formulate sulla base di una metodologia che tiene conto dei dati forniti dai contribuenti attraverso una piattaforma informatica e con i dati rinvenibili nei modelli ISA e/o presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria; il reddito su cui vengono calcolate le imposte, che in ogni caso non può essere inferiore a 2.000 euro, è determinato con il reddito concordato “rettificato” giacché non si tiene conto dei componenti negativi e positivi straordinari.
In presenza di società semplici e di soggetti ad esse equiparati, il limite di 2.000 euro appena indicato è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione e, nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati nonché dei soggetti trasparenti, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.
Per quanto concerne l’IVA si conferma l’applicazione secondo le regole ordinarie, stante il fatto che l’adesione al concordatopreventivo biennale non produce, per questo specifico tributo, alcun effetto, come indicato dalle disposizioni contenute nell’art. 18 del D.Lgs. n. 13/2024.
Redditi | Componenti straordinarie escluse |
Lavoro autonomo
(comma 1 dell’art. 54 del TUIR) |
|
Impresa
(all’art. 56 del TUIR, per i soggetti IRPEF, Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, per i soggetti IRES e art. 66 del TUIR, per le imprese minori) |
|
Valore della produzione netta |
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Regime forfetario | Contributi previdenziali obbligatori deducibili |
Effetti del concordato
Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP, a rispettare gli ordinari obblighi contabili e a effettuare la comunicazione dei dati ISA, con utilizzo degli specifici modelli.
L’ammontare degli acconti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 13/2024.
Gli acconti delle imposte (dirette e IRAP) relative ai periodi oggetto di concordato, come appena evidenziato, è calcolato sulla base dei redditi concordati, in ossequio alle disposizioni contenute negli artt. 20 e 31 del D.Lgs. n. 13/2024 ma per il 2024, se l’acconto è versato in 2 rate, la prima rata si calcola secondo le regole ordinarie mentre la seconda rata deve essere determinata sulla base della differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.
Il contribuente, inoltre, può effettuare il versamento dei contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato, ai sensi del comma 1 dell’art. 19 e del comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 13/2024.
Le disposizioni in commento dispongono, inevitabilmente, sull’irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Come previsto dal comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 13/2024, con un apposito Decreto ministeriale saranno individuate circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato che provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 19; ai soggetti ISA aderenti, infatti, è applicabile il regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto.
Art. 9-bis, comma 11, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 |
(…)
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive; b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui; c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. |
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 34 del D.Lgs. n. 13/2024 pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
Art. 34, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 |
1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.
2. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono. 3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Attenzione
Nel medesimo art. 34 è stato previsto, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza programmino l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di verifica e controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale, si ritiene anche per effetto della mancata comunicazione dei dati utili ai fini della elaborazione della proposta, o ne decadono; quindi, al fine di evitare l’inserimento nelle liste dei contribuenti potenzialmente accertabili si deve procedere sempre e comunque con l’invio dei dati, anche se da parte del contribuente non vi è alcuna intenzione di aderire, a prescindere dall’entità della proposta.
Nel successivo art. 35 è disposto che per l’adesione al concordato preventivo biennale non si rende applicabile la disciplina di cui all’art. 2 del D.L. n. 16/2012.
Si prevede di salvaguardare, in presenza di taluni presupposti di natura sostanziale, la scelta operata dal contribuente “in buona fede” che presenta la comunicazione o adempie tardivamente poiché la presenza della buona fede presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto o con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (“comportamento concludente”) e, quindi, abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.
Il reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta oggetto di concordato rileva in tutti i casi in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali e ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. n. 109/1998; di conseguenza, non si tiene conto del reddito concordato proposto dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 13/2024.
Cessazione e decadenza
Il concordato perde efficacia nel caso in cui durante il biennio oggetto di concordato sia variata la tipologia di attività, rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, nel caso di utilizzo del regime forfetario da parte del contribuente o, infine, nel caso in cui sia cessata l’attività.
La cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi, ai sensi degli artt. 21 e 32 del D.Lgs. n. 13/2024.
La cessazione dell’efficacia del concordato avviene a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente cessa l’attività o modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso.
La cessazione degli effetti del concordato per entrambi i periodi di imposta avviene anche in seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, per attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, o risultano commesse altre violazioni di “non lieve entità” o a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, che determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato, la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal concordato, l’omissione del versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concordato, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 22 del provvedimento in commento.
Art. 22, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 |
(…)
Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entità: a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto; b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento; c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 2) all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi; 3) all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 4) all’articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. |
Attenzione
Il verificarsi di una causa di decadenza colpisce e fa saltare entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione ma è utile evidenziare che talune cause di decadenza non scattano se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997; in tal caso, però, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024.
Fonte: Mysolution
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