Redditi dei terreni |
La norma modifica l’articolo 32 del Tuir recante la specifica disciplina del reddito agrario. In particolare:
- il comma 1 è sostituito come di seguito: «il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile»;
- al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
- «b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis;
- b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;»;
Nel nuovo comma 3-bis dell’art. 32 del Tuir si fa rinvio a un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’individuazione delle nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento. I redditi dominicale e agrario, determinati secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale per qualità e classi di coltura, non potendo trovare indicazione nel Catasto dei Fabbricati, dovranno essere annotati in corrispondenza dell’immobile utilizzato per la produzione di vegetali.
Inoltre, l’articolo 36 del Tuir viene integrato con il comma 3.1 che prevede che restano assoggettati a tassazione, secondo le ordinarie regole dei redditi dei fabbricati previste dagli articoli 36 e seguenti del Tuir e relative integrazioni, gli immobili dati in locazione ed eventualmente utilizzati nello svolgimento delle attività di produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), del Tuir. Invece, per quanto concerne gli immobili utilizzati direttamente per tali attività, detti immobili sono tassati come redditi dominicali secondo le nuove disposizioni di cui all’articolo 28, commi 4-ter e 4-quater. |
Aggiornamento banche date catastali |
Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino, per i terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), si introducono procedimenti di aggiornamento anche digitali delle qualità e classi di coltura delle singole particelle indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate. |
Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente |
La norma dà attuazione alla revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente prevedendo tra l’altro:
- che la contribuzione a forme di assistenza sanitaria debba essere conforme al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, dando attuazione al più ampio principio generale della solidarietà sociale;
- viene introdotto un nuovo testo del secondo periodo del comma 3 dell’art. 51 Tuir, che modifica i criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti.
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Bonus tredicesima e tassazione premi di risultato |
Per il solo 2024, nelle more dell’introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle tredicesime mensilità, è erogata, a gennaio 2025, un’indennità, di importo non superiore a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge e almeno un figlio a carico oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Tuir.
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RITA solo se non raggiunti i requisiti pensione |
Dal 1° gennaio 2025, la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) è riconosciuta solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal raggiungimento del requisito pensionistico di qualsiasi genere |
Redditi di lavoro autonomo |
La norma dà attuazione alla delega secondo i seguenti principi direttivi:
- il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale (c.d. criterio di “onnicomprensività”, analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente);
- l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell’esercente l’arte o la professione;
- l’imputazione temporale dei compensi nello stesso periodo d’imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute, al fine di risolvere la problematica sorta in relazione ai pagamenti effettuati tramite bonifici bancari;
- la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. Il comma 1 del nuovo articolo 177-bis introduce il principio di neutralità fiscale per i conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cd. STP). Per effetto della neutralità fiscale, l’operazione non è considerata realizzativa e, quindi, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti dell’attività professionale nei predetti soggetti; l’attività professionale conferita può includere attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e altri elementi immateriali, nonché passività. Il riferimento alle attività materiali riguarda, tra le altre, beni, crediti e rimanenze.
Tempi di applicazione delle nuove misure:
- redditi da lavoro autonomo: a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente: istituito un regime transitorio in base al quale, fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
- compensi assoggettati a ritenuta: le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
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Redditi diversi |
Ai fini della determinazione della plusvalenza, per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione, nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.
La norma impedisce l’effettuazione di operazioni finalizzate esclusivamente a evitare o ridurre apprezzabilmente la tassazione della plusvalenza rispetto a quella che sarebbe derivata dalla cessione dell’area edificabile qualora la stessa fosse stata effettuata direttamente dal donante. È stata inserita sia nella disposizione in esame che in quella concernente le cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni la previsione della concorrenza alla formazione del costo di acquisto dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione. |
Redditi d’impresa |
In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale sulla riduzione del doppio binario, il Decreto attua i predetti principi, in prima battuta, mediante alcune modifiche apportate essenzialmente alle disposizioni del Tuir che, limitando le ipotesi di doppio binario su alcuni componenti reddituali, consentono di realizzare un avvicinamento tra poste contabili e relativi valori fiscali e, di conseguenza:
- una semplificazione delle regole di determinazione del reddito d’impresa (rispondono a questa esigenza le disposizioni di cui all’articolo 10),
- nonché mediante una significativa razionalizzazione e semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento (artt. da 11 a 13).
- In materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, viene introdotta la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta.
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Disposizioni ulteriori |
- Modificato il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.
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