L’attestazione SOA (Servizi Organizzativi Aziendali) obbligatoria per i lavori sopra i 516.000 euro riguarda tutti i bonus edilizi, per cui sia il Superbonus che i bonus casa tradizionali, inclusi ecobonus e sismabonus. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2025, consueto appuntamento mirato a supportare contribuenti ed addetti ai lavori alle prese con importanti dubbi fiscali.

L’oggetto della questione riguarda l’interpretazione dell’, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, il quale prevede che:

  • per ottenere gli incentivi fiscali “di cui agli articoli e del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”,
  • l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro,
  • deve essere dotata dell’attestazione SOA (si tratta della certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori superiori a determinati importi).

Al riguardo è stato chiesto di chiarire se il riferimento agli artt.  faccia sì che:

  • l’obbligo della SOA scatti solo in ipotesi di cessione del credito o sconto fattura,
  • oppure riguardi “tout court” le agevolazioni per bonus edilizi, anche se fruite direttamente in dichiarazione.

Ebbene l’Agenzia propende per tale seconda interpretazione precisando che l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA. La misura avrà quindi un raggio d’azione molto più ampio di quanto inizialmente preventivato, riguardano sia Superbonus che bonus edilizi “tradizionali” quali ad esempio:

  • ecobonus,
  • sismabonus,
  • ristrutturazione edilizia ordinaria;
  • bonus barriere architettoniche.

Con la è stato infatti chiarito che “in considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni SOA” riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’ (Superbonus) e dall’ (bonus diversi dal Superbonus), del Decreto Rilancio”.

Fonte: Mysolution