L’ (c.d. D.L. “Omnibus”), conv. in ha esteso il credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del medesimo ) al 15 novembre 2024.
Il credito di imposta spetta: alle imprese; ai lavoratori autonomi; agli enti non commerciali che, dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni.

Ambito applicativo

Il credito di imposta spetta:

  • alle imprese;
  • ai lavoratori autonomi;
  • agli enti non commerciali;

che, dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni.

La misura era stata inizialmente prevista per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020,, poi prorogata per gli investimenti  effettuati:

La nuova disposizione stabilisce ora che, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all’ si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 10 agosto 2024, e fino al 15 novembre 2024.

A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che costituisce limite di spesa.

Investimenti agevolabili

Il D.L. n. 113/2024 al comma 2 dell’, prevede che per ottenere l’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie devono essere rivolti a:

  • leghe,
  • società sportive professionistiche,
  • società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Secondo le precedenti edizioni, invece, il requisito del fatturato (sempre compreso tra 150.000 e 15 milioni di euro) era riferito al periodo di imposta 2019 e non era prevista nessuna eccezione per i soggetti costituiti successivamente a tale periodo.

Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, non è richiesto il requisito relativo ai ricavi.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, certifichino di svolgere attività sportiva giovanile.

Non danno diritto al beneficio le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla .

Importo minimo L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000.
Tracciabilità dei pagamenti Le spese effettuate sono riconosciute purché i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario/postale o con assegno.
Certificazione spese Le spese sostenute devono risultare da apposita attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

  • presidente del collegio sindacale del soggetto richiedente,
  • revisore legale iscritto nel Registro,
  • iscritto nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei consulenti del lavoro,
  • responsabile del CAF.
Tipologia di spesa Il corrispettivo sostenuto per le spese agevolate costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Ammontare credito imposta

Il credito d’imposta, concesso in “de minimis”, è pari:

  • al 50% degli investimenti effettuati

Le risorse massime messe a disposizione sono pari a 7 milioni di euro.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse.

Fruizione del credito

Gli aspetti relativi alla fruizione del credito d’imposta possono essere riassunti come segue

Utilizzo È utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline)
Codice tributo 6954 (R.M. n. 69/2021)
Scarto L’utilizzo eccedente l’importo comunicato dal Dipartimento dello sport implica lo  scarto del mod. F24 che comporta detto superamento
Consultazione Il contribuente potrà verificare l’importo del credito d’imposta spettante, consultando il proprio “Cassetto fiscale” e accedendo all’area riservata denominata “Crediti IVA /Agevolazioni utilizzabili”
Decorrenza Il credito è utilizzabile a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
Tassazione La norma istitutiva non prevede la non imponibilità del contributo; dunque risulta tassato ai fini dei redditi e dell’IRAP
Dichiarazione dei redditi Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU del Mod. Redditi relativo al periodo d’imposta di riconoscimento (e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo)

Istanza da presentare al dipartimento dello sport

Ai fini della sua fruizione del credito di imposta deve essere presentata

  • apposita domanda
  • nei termini che saranno resi noti con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport (www.sport.governo.it/it/).

Cause di revoca

Secondo quanto indicato nel , i beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.

Il contributo, inoltre, sarà revocato o rideterminato quando, in seguito a controlli, saranno evidenziate false dichiarazioni rispetto alle condizioni richieste per usufruire del credito d’imposta.

L’Agenzia, nel caso riscontri, durante l’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne deve dare comunicazione telematica al Dipartimento per lo sport che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero della somma.

 

Fonte: Mysolution