L’art. 4 del D.L. n. 113/2024 (c.d. D.L. “Omnibus”), conv. in legge n. 143/2024 ha esteso il credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del medesimo D.L. ) al 15 novembre 2024.
Il credito di imposta spetta: alle imprese; ai lavoratori autonomi; agli enti non commerciali che, dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni.
Ambito applicativo
Il credito di imposta spetta:
- alle imprese;
- ai lavoratori autonomi;
- agli enti non commerciali;
che, dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe, società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni.
La misura era stata inizialmente prevista per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020,, poi prorogata per gli investimenti effettuati:
- in tutto il periodo d’imposta 2021 (art. 10, commi 1 e 2, del D.L. n. 73/2021),
- dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (art. 9 del D.L. n. 4/2022),
- dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 1, comma 615, della legge n. 197/2022),
- dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (art. 37 del D.L. n. 75/2023).
La nuova disposizione stabilisce ora che, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all’art. 81 del D.L. n. 104/2020 si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 10 agosto 2024, e fino al 15 novembre 2024.
A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che costituisce limite di spesa.
Investimenti agevolabili
Il D.L. n. 113/2024 al comma 2 dell’art. 4, prevede che per ottenere l’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie devono essere rivolti a:
- leghe,
- società sportive professionistiche,
- società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
Secondo le precedenti edizioni, invece, il requisito del fatturato (sempre compreso tra 150.000 e 15 milioni di euro) era riferito al periodo di imposta 2019 e non era prevista nessuna eccezione per i soggetti costituiti successivamente a tale periodo.
Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, non è richiesto il requisito relativo ai ricavi.
Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, certifichino di svolgere attività sportiva giovanile.
Non danno diritto al beneficio le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.
Importo minimo | L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000. |
Tracciabilità dei pagamenti | Le spese effettuate sono riconosciute purché i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario/postale o con assegno. |
Certificazione spese | Le spese sostenute devono risultare da apposita attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti:
|
Tipologia di spesa | Il corrispettivo sostenuto per le spese agevolate costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. |
Ammontare credito imposta
Il credito d’imposta, concesso in “de minimis”, è pari:
- al 50% degli investimenti effettuati
Le risorse massime messe a disposizione sono pari a 7 milioni di euro.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse.
Fruizione del credito
Gli aspetti relativi alla fruizione del credito d’imposta possono essere riassunti come segue
Utilizzo | È utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) |
Codice tributo | 6954 (R.M. n. 69/2021) |
Scarto | L’utilizzo eccedente l’importo comunicato dal Dipartimento dello sport implica lo scarto del mod. F24 che comporta detto superamento |
Consultazione | Il contribuente potrà verificare l’importo del credito d’imposta spettante, consultando il proprio “Cassetto fiscale” e accedendo all’area riservata denominata “Crediti IVA /Agevolazioni utilizzabili” |
Decorrenza | Il credito è utilizzabile a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari |
Tassazione | La norma istitutiva non prevede la non imponibilità del contributo; dunque risulta tassato ai fini dei redditi e dell’IRAP |
Dichiarazione dei redditi | Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU del Mod. Redditi relativo al periodo d’imposta di riconoscimento (e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo) |
Istanza da presentare al dipartimento dello sport
Ai fini della sua fruizione del credito di imposta deve essere presentata
- apposita domanda
- nei termini che saranno resi noti con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport (www.sport.governo.it/it/).
Cause di revoca
Secondo quanto indicato nel D.P.C.M n. 196/2020, i beneficiari del credito devono comunicare al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.
Il contributo, inoltre, sarà revocato o rideterminato quando, in seguito a controlli, saranno evidenziate false dichiarazioni rispetto alle condizioni richieste per usufruire del credito d’imposta.
L’Agenzia, nel caso riscontri, durante l’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, ne deve dare comunicazione telematica al Dipartimento per lo sport che, effettuate le dovute verifiche, provvederà al recupero della somma.
Fonte: Mysolution
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