Fringe benefit: la disciplina in sintesi

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la Legge di Bilancio 2025 ( e , Legge n. 207/2024), in deroga a quanto previsto dall’, prima parte del terzo periodo, del , eleva da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per i soggetti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:

  • del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
  • delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
    • delle utenze domestiche (luce, gas e acqua);
    • delle spese per l’affitto della prima casa;
    • degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

La modifica ripropone nella sostanza la medesima disciplina in vigore per il 2024 intervenendo in due direzioni:

  • da un lato si eleva la soglia di non imponibilità per i fringe (sulla quale il legislatore era già intervenuto in passato come evidenziato nella seguente tabella);
Anno Soglia esenzione fiscale e contributiva Norma di riferimento Chiarimenti di prassi
Fino al 2019 258,23 € TUIR
2020 – 2021 516,46 € , D.L. n. 104/2020 (modificato dall’ del D.L. n. 41/2021  
2022 3.000 € (inizialmente 600 €)
Vengono incluse nella soglia di esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
, D.L. n. 115/2022 (modificato dall’, D.L. n. 176/2022)
2023
  • 3.000 € per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, previo rilascio di apposita dichiarazione al datore di lavoro. Confermata l’inclusione nella soglia delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette luce, gas e acqua
  • 258,23 € per gli altri dipendenti
, D.L. n. 48/2023
2024
  • 1000 € per la generalità dei dipendenti
  • 2.000 € per i dipendenti con figli a carico, previo rilascio apposita dichiarazione al datore di lavoro.

Nella soglia di esenzione rientrano sia le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che (novità della ) le spese sostenute per l’affitto o gli interessi del mutuosulla casa.

, Legge n. 213/2023
2025-2027
  • 1000 € per la generalità dei dipendenti
  • 2.000 € per i dipendenti con figli a carico, previo rilascio apposita dichiarazione al datore di lavoro.

La  proroga di tre anni il regime previsto per il 2024: rientrano pertanto nella soglia sia le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che le spese sostenute per l’affitto o gli interessi del mutuo sulla casa.

Legge n. 207/2024  
  • dall’altro si allarga il novero delle spese rimborsate agevolabili a due macro categorie:
Categoria di spesa Chiarimenti
Utenze L’Agenzia ritiene che sono comprese nel perimetro applicativo della non imponibilità () le utenze:

  • riguardanti immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari,
  • a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Sono incluse nell’agevolazione le utenze intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino).

Ai fini dell’attestazione delle condizioni per il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche prevista dalla norma non è necessario che la sottoscrizione della dichiarazione rilasciata dal lavoratore al datore di lavoro sia anche autenticata ().

Abitazione principale La  (ancora attuale sul punto) chiarisce che per godere dell’agevolazione:

  • l’unità immobiliare deve essere quella in cui il dipendente/suoi familiari dimorano abitualmente;
  • le spese devono essere effettivamente sostenute;
  • il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato;
  • la spesa rimborsata fa perdere le detrazioni IRPEF eventualmente previste per le locazioni o interessi passivi (non essendo rimasta “a carico”).

Welfare aziendale e amministratori

I fringe benefit possono essere riconosciuti a tutti i percettori di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, inclusi pertanto gli amministratori di società ( da ritenersi valida anche con riferimento alla novella disciplina prevista per il 2025-2027).

Soggetti per cui opera la detassazione dei fringe benefit
a) Lavoratori dipendenti
b) Lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca
c) Titolari di borse e assegni di studio
d) Stagisti
e) Collaboratori coordinati e continuativi (tipici o atipici)

La figura dell’amministratore è infatti assimilabile a quella di un collaboratore coordinato e continuativo e quindi titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (, del TUIR).

Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, “quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale” ().

Per qualificare correttamente la natura del reddito rinveniente dall’attività di amministratore, è necessario verificare se:

  • sussiste o meno una qualche connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo eventualmente esercitata;
  • per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione sono necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente dall’amministratore ().

Nel primo caso, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo. Il professionista, dottore commercialista o ragioniere professionista, che assume l’incarico di amministratore è, quindi, obbligato a emettere normale fattura (con compenso imponibile IVA, soggetta a contributo della Cassa di previdenza professionale e ritenuta d’acconto).

Diversamente, l’attività dell’amministratore di società non viene attratta nell’ambito del lavoro autonomo, in quanto per l’esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali.

Tipologia amministratore Chiarimenti Esenzione F.B.
Dipendente Sebbene raro, è possibile che un dipendente della società rivesta anche la carica di amministratore e tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente dello stesso: in tal caso “i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente” ().
Professionista Se l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale (). No
Senza compenso La  ha infatti avuto modo di chiarire che i benefit corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto assolvono in realtà una funzione essenzialmente remunerativa e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione, secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. No
Con compenso simboli La presenza di un compenso, anche simbolico, permette di “disinnescare” la presunzione di cui sopra con possibilità di fruire della soglia di esenzione a 1.000/2.000 euro.