Fringe benefit: la disciplina in sintesi
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 390 e 391, Legge n. 207/2024), in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, eleva da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per i soggetti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:
- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
- delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche (luce, gas e acqua);
- delle spese per l’affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
La modifica ripropone nella sostanza la medesima disciplina in vigore per il 2024 intervenendo in due direzioni:
- da un lato si eleva la soglia di non imponibilità per i fringe (sulla quale il legislatore era già intervenuto in passato come evidenziato nella seguente tabella);
Anno | Soglia esenzione fiscale e contributiva | Norma di riferimento | Chiarimenti di prassi |
Fino al 2019 | 258,23 € | Art. 51 TUIR | |
2020 – 2021 | 516,46 € | Art. 112, D.L. n. 104/2020 (modificato dall’art. 6-quinquies del D.L. n. 41/2021 | |
2022 | 3.000 € (inizialmente 600 €) Vengono incluse nella soglia di esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale |
Art. 12, D.L. n. 115/2022 (modificato dall’art. 3, comma 10, D.L. n. 176/2022) | Circolare n. 35/E/2022 |
2023 |
|
Art. 40, D.L. n. 48/2023 | Circolare n. 23/E/2023 |
2024 |
Nella soglia di esenzione rientrano sia le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che (novità della Legge di Bilancio 2024) le spese sostenute per l’affitto o gli interessi del mutuosulla casa. |
Art. 1, commi 16–17, Legge n. 213/2023 | Circolare n. 5/E/2024 |
2025-2027 |
La Legge di Bilancio 2025 proroga di tre anni il regime previsto per il 2024: rientrano pertanto nella soglia sia le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che le spese sostenute per l’affitto o gli interessi del mutuo sulla casa. |
Art. 1, commi 390–391 Legge n. 207/2024 |
- dall’altro si allarga il novero delle spese rimborsate agevolabili a due macro categorie:
Categoria di spesa | Chiarimenti |
Utenze | L’Agenzia ritiene che sono comprese nel perimetro applicativo della non imponibilità (circolare n. 35/E/2022) le utenze:
Sono incluse nell’agevolazione le utenze intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino). Ai fini dell’attestazione delle condizioni per il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche prevista dalla norma non è necessario che la sottoscrizione della dichiarazione rilasciata dal lavoratore al datore di lavoro sia anche autenticata (Risposta ad interpello n. 17/E/2025). |
Abitazione principale | La circolare n. 5/E/2024 (ancora attuale sul punto) chiarisce che per godere dell’agevolazione:
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Welfare aziendale e amministratori
I fringe benefit possono essere riconosciuti a tutti i percettori di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, inclusi pertanto gli amministratori di società (circolare n. 35/E/2022 da ritenersi valida anche con riferimento alla novella disciplina prevista per il 2025-2027).
Soggetti per cui opera la detassazione dei fringe benefit | |
a) | Lavoratori dipendenti |
b) | Lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca |
c) | Titolari di borse e assegni di studio |
d) | Stagisti |
e) | Collaboratori coordinati e continuativi (tipici o atipici) |
La figura dell’amministratore è infatti assimilabile a quella di un collaboratore coordinato e continuativo e quindi titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR).
Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, “quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale” (circolare 12 dicembre 2001, n. 105/E).
Per qualificare correttamente la natura del reddito rinveniente dall’attività di amministratore, è necessario verificare se:
- sussiste o meno una qualche connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo eventualmente esercitata;
- per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione sono necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente dall’amministratore (circolare 6 luglio 2001, n. 67/E).
Nel primo caso, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo. Il professionista, dottore commercialista o ragioniere professionista, che assume l’incarico di amministratore è, quindi, obbligato a emettere normale fattura (con compenso imponibile IVA, soggetta a contributo della Cassa di previdenza professionale e ritenuta d’acconto).
Diversamente, l’attività dell’amministratore di società non viene attratta nell’ambito del lavoro autonomo, in quanto per l’esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali.
Tipologia amministratore | Chiarimenti | Esenzione F.B. |
Dipendente | Sebbene raro, è possibile che un dipendente della società rivesta anche la carica di amministratore e tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente dello stesso: in tal caso “i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente” (circolare n. 1/E/2007). | Sì |
Professionista | Se l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale (circolare n. 1/E/2007). | No |
Senza compenso | La Risposta ad interpello n. 522/E del 13 dicembre 2019 ha infatti avuto modo di chiarire che i benefit corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto assolvono in realtà una funzione essenzialmente remunerativa e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione, secondo il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. | No |
Con compenso simboli | La presenza di un compenso, anche simbolico, permette di “disinnescare” la presunzione di cui sopra con possibilità di fruire della soglia di esenzione a 1.000/2.000 euro. | Sì |
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