Il Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione UE del 10 ottobre 2022 ha aggiornato la classificazione statistica delle attività economiche denominata NACE (Nomenclatura generale delle Attività economiche nella Comunità Europea), introducendo nuove classificazioni volte a rappresentare in modo più puntuale l’evoluzione del tessuto produttivo ed economico internazionale.

Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE). Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).

La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
Ricordiamo che i codici ATECO sono utilizzati dalle Camere di Commercio, dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e da altri enti allo scopo di fornire una classificazione univoca delle attività economiche, sia ai fini statistici che ai fini fiscali.

Quanto segue non interessa quindi solo le imprese iscritte al Registro delle Imprese ma anche società, enti, associazioni, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, e soggetti non residenti che, pur non essendo iscritti al Registro delle Imprese, hanno una partita IVA.

Individuazione del codice ATECO

L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia delle Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
È una scelta da fare con attenzione perché dal codice ATECO adottato, in quanto rappresentativo dell’attività economica svolta, derivano, per esempio:

  •  l’inquadramento contributivo (INPS e Casse Previdenziali);
  •  il contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro, in base alla categoria professionale

    dell’azienda;

  • l’iscrizione all’INAIL;
  • la possibilità di partecipare a bandi pubblici o privati dedicati a particolari attività;
  • l’eventuale adozione di regimi fiscali speciali;
  • gli ISA da applicare;
  • i coefficienti di redditività previsti per i contribuenti in regime forfetario.

Svolgere un’attività con un codice ATECO sbagliato può dunque implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.
Chi svolge diverse attività economiche con la stessa organizzazione deve adottare diversi codici ATECO:

  • il primario in corrispondenza dell’attività che contribuisce in percentuale maggiore al

    valore aggiunto dell’unità

  • e uno o più secondari per tutte le altre attività economiche svolte.

La nuova codifica ATECO

Con l’adozione dei nuovi codici ATECO 2025 è prevista una generale revisione di tutti i codici precedentemente individuati.
I diversi enti interessati sono impegnati a realizzare processi di ricodifica all’interno dei rispettivi registri; in primis, l’ISTAT e il sistema camerale sono impegnati in un processo di ricodifica dei rispettivi registri di unità economiche.
Le Camere di Commercio hanno informato di aver sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese. Il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio a partire dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.
Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.
Inoltre, la comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili senza costi dall’app Impresa Italia, scaricabile dai principali app store online.

ATTENZIONE: La nuova codifica ATECO 2025 introduce significative modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito d’ufficio conduca alla situazione corretta.

La classificazione ATECO 2025 mantiene lo stesso impianto metodologico e strutturale di Ateco 2007 ma con maggiore dettaglio. Dal confronto con la classificazione ATECO 2007 – aggiornamento 2022, nella classificazione ATECO 2025 si rilevano:

  • 970 codici cancellati;
  • 1.070 codici inseriti ex novo;
  • 2.187 codici comuni di cui 1.428 interessati da una variazione di titolo.

Ad uno stesso codice Ateco già presente in Ateco 2007 – aggiornamento 2022 potrebbe anche corrispondere un’attività economica differente in Ateco 2025.
Per esempio (ma è solo uno dei numerosi casi) al codice in ATECO 2007 – aggiornamento 2022 “39.00.09 – Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” ne corrisponderebbero 3 in ATECO 2025 secondo la tabella di raccordo sviluppata da ISTAT:

  • 39.00.01 tossici;
  • 39.00.09
  • 46.18.91

Attività di rimozione di amianto, vernici a base di piombo e altri materiali

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti n.c.a.; Attività di intermediari del commercio all’ingrosso di rifiuti.

Sarà quindi in ogni caso necessario verificare i risultati della riclassificazione eseguita d’ufficio, così come emergeranno dalla visura “transitoria”, per intervenire tempestivamente qualora la nuova codifica non risultasse la più adatta.

Allo stesso modo, l’Agenzia delle Entrate già con la risoluzione 24 giugno 2008, n. 262/E, aveva chiarito che l’adozione della nuova riclassificazione non comportasse l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dal D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA). Ma il contribuente potrà (anzi “dovrà) comunicare una nuova codifica qualora la ritenesse più adatta alla propria attività.

Quindi, in tutti i casi in cui il contribuente iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio ritenesse necessario comunicare una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta rispetto a quella ottenuta dal processo di riclassificazione eseguito d’ufficio, dovrà inviare una pratica ComUnica, ovvero, se non iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, potrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni o il modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, oppure il modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, o ancora il modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente) per comunicare il proprio codice nei casi controversi1.

L’ISTAT ha pubblicato sul proprio sito internet una pagina con la documentazione disponibile https://www.istat.it/classificazione/documenti-ateco/.

II nostro Studio è a disposizione:

  • per assistervi nel valutare i risultati del processo di riclassificazione;
  • ma anche, se lo riteneste opportuno, per una verifica preliminare dei diversi codici ATECO attualmente attivati; per individuare eventuali integrazioni, cancellazioni o modifiche che a quel punto si potrebbero adottare direttamente con la nuova codifica 2025.

Vi invitiamo in ogni caso a prestare molta attenzione in questa fase transitoria perché l’adozione di un codice ATECO 2025 non corretto potrebbe comportare gravi conseguenze.

Studio Nebuloni