È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 – S.O. n. 30 – il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, detto anche “Decreto di Agosto”, contenente un pacchetto di misure aggiuntive per il rilancio dell’economia a seguito della crisi causata dal Covid-19.

Oltre a interventi in materia di lavoro, il nuovo decreto, in vigore dal 15 agosto 2020, prevede nuovi aiuti e incentivi a sostegno delle attività economiche e produttive più colpite dalla crisi economica – quali il turismo, la ristorazione, l’automotive – la rimodulazione dei versamenti fiscali sospesi durante i mesi del lockdown ed il rinvio della ripresa delle attività di riscossione coattiva.

Per i contribuenti ISA e forfetari viene prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Di seguito una sintesi delle principali misure fiscali e per il sostegno alle imprese e alle attività economiche e produttive previste dal decreto-legge.

VERSAMENTI IMPOSTE e CONTRIBUTI – RATEAZIONE Art. 97

I versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, sospesi nel periodo del lockdown possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per centodelle somme oggetto di sospensione:

  • in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensilidi pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per centodelle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensilidi pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

CONTRIBUENTI ISA e FORFETARI – PROROGA Art. 98

Per i contribuenti ISA e quelli aderenti al regime forfetario, è stato prorogato al 30 aprile 2021il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

A tal fine occorre peraltro aver subìto una diminuzione del fatturatoo dei corrispettivi di almeno il 33%nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 99

Prorogata al 15 ottobre 2020la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

AIUTI alla FILIERA della RISTORAZIONE Art. 58

È prevista l’istituzione di un contributo a fondo perdutoa tutte le imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  • spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019;
  • spetta ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • è riconosciuto un anticipo del 90% al momento della domanda, dietro presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati;
  • il saldo sarà corrisposto all’atto della presentazione della quietanza di pagamento (da effettuarsi con modalità tracciabile);
  • alla misura si applica il de minimis;
  • per poter accedere al contributo occorre registrarsi all’interno di una piattaforma (“piattaforma della ristorazione”), messa a disposizione dei concessionari a tal fine convenzionati, oppure recarsi presso gli sportelli del concessionario stesso, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti, tra cui la copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

Seguirà un decreto ministeriale attuativo.

AIUTI alle ATTIVITÀ ECONOMICHE nei CENTRI STORICI

Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le agenzie di viaggio e i tour operator che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO: 79.11 e 79.12.

I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO di cui al comma 1;
  2. b) essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
  3. c) avere sede legale in Italia;
  4. d) essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
  5. e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  6. f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
  7. g) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso, secondo le indicazioni contenute nell’avviso medesimo.

L’ammontare del contributo a valere sul fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi da1 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:

  1. a) venti per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
  2. b) quindici per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
  3. c) dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto;
  4. d) cinque per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto.
  5. Il contributo di cui al comma 3 integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; di conseguenza, la base di calcolo per la determinazione del contributo teorico spettante in base al criterio di cui al comma 3 è individuata al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto ai sensi del citato articolo 25. Il contributo di cui al comma 3 non può

comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

  1. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili per le finalità di cui al presente decreto sul fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la Direzione generale Turismo provvede al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi.
  2. L’erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Turismo entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande.

AIUTI alle ATTIVITÀ ECONOMICHE nei CENTRI STORICI

È previsto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone “A” o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni pubbliche indicate dalla norma, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

  • per i comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • per i comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo, si applicano le seguenti percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:

Non superiori a 400mila euro: 15 per cento

Superiori a 400mila euro e fino a 1 milione: 10 per cento

Superiori a 1 milione di euro: 5 per cento

Nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del “decreto di agosto”.

Il contributo è riconosciuto comunque, ai soggetti e ai sensi delle predette disposizioni, nella misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei predetti Comuni. L’ammontare del contributo non può essere in ogni caso superiore a 150.000 euro. Rinvio Si applica l’art. 25, commi da 7 a 14, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Incumulabilità Il contributo di cui alla presente disposizione non è cumulabile con il contributo previsto all’art. 58 per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

AIUTI a MICRO e PICCOLE IMPRESE “in DIFFICOLTÀ”

Attraverso l’inserimento del comma 1-bis nell’art. 61 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si prevede che le misure introdotte dagli articoli da 54 a 60 del medesimo decreto possano essere riconosciute alle microimprese e piccole imprese che risultavano in difficoltà (ai sensi del Regolamento n. 651/2014) già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
  • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure
  • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

RIVALUTAZIONE di BENI d’IMPRESA e PARTECIPAZIONI Art. 110

Il “decreto di agosto” prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, da parte dei soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir non Ias adopter ai sensi della Sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342.

Al riguardo si prevede quanto segue:

BENI AMMESSI La rivalutazione deve riferirsi a beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

BENI ESCLUSI Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività (beni-merce). BILANCIO La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; può essere effettuata distintamente per ciascun bene e dev’essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

RICONOSCIMENTO Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva fissata nella misura del 3 per cento, sia per i beni ammortizzabili (immobili, impianti, macchinari, beni immateriali), sia per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).

VERSAMENTO dell’IMPOSTA SOSTITUTIVA Le imposte sostitutive di cui sopra devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:

  • la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
  • le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

AFFRANCAMENTO del SALDO di RIVALUTAZIONE Per poter affrancare il saldo di rivalutazione derivante dall’iscrizione dei maggiori valori, l’imposta sostitutiva è stata fissata al 10 per cento.

CESSIONE o ASSEGNAZIONE ai SOCI dei BENI RIVALUTATI In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

PROROGA MORATORIA MUTUI PMI Art. 65

Si prevede una proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le Pmi prevista dal decreto “Cura Italia” (art. 56, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Per le imprese del comparto turistico la moratoria per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021, ai sensi dell’art. 77 del presente decreto. Imprese che alla data di entrata in vigore del “decreto di agosto” risultano già ammesse alla misura di cui al richiamato art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020: la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020. Imprese che alla data di entrata in vigore del “decreto di agosto” presentano esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui sopra: possono essere ammesse entro il 31 dicembre 2020. Termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive Decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al richiamato art. 56, comma 2.

SPA, SRL e COOPERATIVE – ASSEMBLEE – SEMPLIFICAZIONI Art. 71

Il presente decreto dispone che le semplificazioni previste per le assemblee introdotte nel periodo di lockdown, continuino ad applicarsi alle assemblee delle Spa, delle Sapa, delle Srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020.

Misure introdotte dal decreto “Cura Italia” L’art. 106, commi da 2 a 6, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede che le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possano prevedere:

  • il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
  • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

SUPERBONUS 110% – ASSEMBLEE CONDOMINIALI Art. 63

Le delibere condominiali aventi ad oggetto l’approvazione di interventi per i quali spetta il superbonus del 110% (di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 177), sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio.

INCENTIVI per FAVORIRE l’UTILIZZO dei PAGAMENTI ELETTRONICI Art. 73

Con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, l’art. 1, commi 288-290, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) aveva introdotto una norma che riconosce un rimborso in denaro alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi. Ora, il presente decreto affida a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione delle condizioni e delle modalità attuative di tali disposizioni, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, nonché degli strumenti di pagamento elettronici e delle attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso.

BONUS 1.000 euro PROFESSIONISTI Art. 13

Prevista l’erogazione di una indennità di 1.000 euro per il mese di maggio a favore dei professionisti iscritti alle casse di previdenza private, già beneficiari dell’indennità di cui al D.M. 29 maggio 2020. L’erogazione sarà automatica per chi già aveva ricevuto il bonus a marzo e aprile. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al predetto D.M. 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell’indennità di cui alla predetta disposizione, si applicano le disposizioni di cui al medesimo D.M. 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Tali domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI a FAVORE di SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE Art. 81

Per l’anno 2020 è stato introdotto un credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, la norma precisa quanto segue:

  • l’investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d’imposta dev’essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro, e rivolto a leghe e società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d’imposta 2019), e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  • le società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

IMU – SECONDA RATA – ESENZIONI Art. 78

La seconda rata dell’Imu non è dovuta per:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze;
  • gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per tali tipologie di immobili, l’Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

SETTORI TURISTICO e TERMALE – CREDITO d’IMPOSTA Art. 79

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto – nella misura del 65% – per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Agriturismi (legge 20 febbraio 2006, n. 96) Sono ammessi Strutture di cui all’art. 3 legge 24 ottobre 2000, n. 323 Ammesse, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Strutture ricettive all’aria aperta Ammesse.

IMPRESE di PUBBLICO ESERCIZIO – TOSAP e COSAP Art. 109

Il decreto proroga al 31 dicembre 2020 il termine – fissato al 31 ottobre 2020 dall’art. 181 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), per l’esonero – applicabile dal 1° gennaio 2020 – dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone di cui all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. La norma dispone inoltre che fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. 642/1972.

 

Speciale Estate 2020 – Altre News

Superbonus 110%, dal 15 ottobre l’opzione per la cessione del credito di imposta

Nell’ambito della disciplina relativa al superbonus 110%, con il Provvedimento direttoriale 8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione che consente di usufruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire di uno sconto sul corrispettivo.

In particolare, si prevede quanto segue:

  1. tale comunicazione potrà essere trasmessa – esclusivamente in via telematica – all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa;
  2. ai fini dell’invio, il contribuente può avvalersi di intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  3. la comunicazione dev’essere inviata: a. dal beneficiario della detrazione, per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari; b. dall’amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici,
  4. per gli interventi che danno diritto al superbonus, la comunicazione dev’essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  5. i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario; 6. il credito d’imposta può essere usufruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese; 7. i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Anche i successivi cessionari possono cedere il credito. Si ricorda infine che la normativa prevede controlli a campione per gli interventi in esame; i controlli sono svolti da Enea secondo le modalità e le procedure previste dal D.M. 11 maggio 2018.

Rafforzamento patrimoniale delle Pmi:

firmato il decreto attuativo L’art. 26 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle PMI. Si prevede infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d’imposta pari al 20%. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro. A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali (a titolo esemplificativo): 1. ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro; 2. riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; 3. aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all’entrata in vigore del D.L. in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Con un comunicato stampa apparso sul proprio sito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto di aver emanato il Decreto attuativo della misura in esame. Il provvedimento, in particolare, prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con apposito Provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, che, verificata la correttezza dei dati, riconoscerà il credito stesso. L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze, comunicherà l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del credito effettivamente spettante. Il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha firmato inoltre, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il Decreto sull’operatività del “Fondo Patrimonio PMI”.

Pubblicati gli indici Istat di luglio

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al mese di luglio 2020, ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell’art. 54 della Finanziaria 1998 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Valute estere

disponibili i cambi di luglio 2020 Con il Provvedimento direttoriale 11 agosto 2020, n. 285280/2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le medie dei cambi delle valute estere riferite al mese di luglio, ai fini degli articoli dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento. I cambi sono calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato.

Nella proroga al 16 settembre anche i versamenti derivanti da avvisi bonari

Nell’ambito della sospensione dei termini di versamento disposta – fino al 16 settembre 2020 – dall’art. 144 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) rientrano anche le somme chieste attraverso le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e del controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), nonché attraverso le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020. È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 agosto 2020, n. 262. Nel citato documento di prassi è stato inoltre sottolineato che, invece, né il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 23 aprile 2020, n. 27), né il successivo decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) prevedono la sospensione del versamento – anche rateale – delle somme dovute a seguito di comunicazione degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (fatta eccezione per i Comuni della cosiddetta “zona rossa”, indicati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020). Infatti: 1. nell’ambito applicativo dell’art. 68, comma 1, del richiamato D.L. n. 18/2020, invero, rientrano i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; 2. la sospensione disposta rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del decreto “Cura Italia” e dall’art. 18 del decreto “Liquidità”, si riferisce al versamento in autoliquidazione di specifiche tipologie di imposte e contributi (ritenute alla fonte, trattenute delle addizionali regionale e comunale, Iva, nonché contributi previdenziali e assistenziali). Riferimenti normativi Risposta a istanza di interpello 12 agosto 2020 n. 262

In vigore il decreto “Agosto”: contributi a fondo perduto per la filiera della ristorazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore dal 15 agosto 2020, il cosiddetto “decreto di Agosto ”, contenente ulteriori misure finalizzate al sostegno delle attività economiche. Tra le numerose novità del provvedimento si segnala l’art. 58, che prevede l’istituzione di un contributo a fondo perduto destinato a tutte le imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli. Al riguardo si precisa quanto segue: 1. il contributo: a. spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019; b. spetta ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019; 2. è riconosciuto un anticipo del 90% al momento della domanda, dietro presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati; 3. il saldo sarà corrisposto all’atto della presentazione della quietanza di pagamento (da effettuarsi con modalità tracciabile); 4. alla misura si applica il de minimis; 5. per poter accedere al contributo occorre registrarsi all’interno di una piattaforma (“piattaforma della ristorazione”), messa a disposizione dei concessionari a tal fine convenzionati, oppure recarsi presso gli sportelli del concessionario stesso, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti, tra cui la copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale; salvo che il caso costituisca reato, l’indebita percezione del contributo comporta, oltre alla restituzione dello stesso, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante; 7. seguirà un decreto ministeriale attuativo. Il decreto legge sarà sottoposto nei prossimi giorni all’esame di Camera e Senato.

Anche le “vecchie” rateazioni rientrano nella proroga al 16 settembre dei termini di versamento

Per effetto dell’art. 144 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), i termini dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 (liquidazioni automatizzate e controllo formale delle dichiarazioni) – anche se oggetto di pagamento dilazionato – in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020, si considerano tempestivamente effettuati se eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza l’applicazione di interessi e sanzioni. La medesima norma dispone inoltre la sospensione dei versamenti dovuti dal 18 maggio 2020 al 31 maggio 2020, che possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza interessi e sanzioni; tali somme possono inoltre essere rateizzate in 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020. Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 11 agosto 2020, n. 259, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che si può usufruire della rimessione in termini prevista dal richiamato art. 144 del decreto “Rilancio” nel caso in cui, per un precedente piano di rateazione, non sia stato effettuato il versamento di due rate – diverse dalla prima – in scadenza rispettivamente il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020. Al riguardo si precisa infatti quanto segue: 1. ai sensi dell’art. 15-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si decade dal piano di dilazione quando la rata – diversa dalla prima – non sia versata entro il termine di scadenza previsto per la rata successiva: di conseguenza, nel caso prospettato la scadenza del 31 gennaio 2020, prevista per il versamento della prima delle due rate rimaste insolute, “slitta” al 30 aprile 2020; 2. pertanto la rimessione in termini, disposta dall’art. 144 del D.L. n. 34/2020 per i versamdella rata scaduta il 30 aprile 2020 – che può essere effettuato entro il più ampio termine del 16 settembre 2020 – ma, con un “effetto trascinamento”, anche al versamento della rata precedente (scaduta il 31 gennaio 2020) che, ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, può essere versata entro il termine in cui può essere eseguito il pagamento della rata successiva e, quindi, anch’essa entro il 16 settembre 2020; 3. resta fermo che il versamento entro il 16 settembre 2020 della rata scaduta il 31 gennaio 2020 è un tardivo versamento, e quindi sono dovuti gli interessi e le sanzioni (si applica comunque il ravvedimento operoso); 4. la rata scaduta il 30 aprile 2020, il cui versamento può essere effettuato entro il 16 settembre 2020, non può beneficiare dell’ulteriore posticipo disposto dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 nel caso in cui non sia versata. È comunque possibile accedere all’ulteriore dilazione – vista sopra – fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo. In termini analoghi si è espressa anche la Risposta 11 agosto 2020, n. 260 enti scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020, si applica non solo al versamento.

Fonte MYSolution