È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto-legge “Ristori”, che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai D.P.C.M di ottobre. Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”. Prevista anche l’estensione del credito d’imposta sugli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni.

Vediamole nel dettaglio.

CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO

 Soggetti ammessi

Previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati in allegato nel decreto, riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020).

Potranno in futuro essere individuati, con appositi decreti, ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, rispetto a quelli riportati in allegato al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Soggetti esclusi
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.

Condizioni
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni).

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.  

Determinazione dell’ammontare del contributo ed accreditamento

SOGGETTI DETERMINAZIONE dell’AMMONTARE  ACCREDITAMENTO
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” Come quota del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del decreto “Rilancio” Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.

Il comunicato stampa diffuso dal Governo a margine del Consiglio dei Ministri precisa che “è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza” e che “L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio”.

Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” (1) (9) Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, commi 4, 5 e 6 , del decreto “Rilancio” Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l’apposito modello

 

AGENZIE di VIAGGIO, TOUR OPERATOR

Vengono stanziate ulteriori risorse a beneficio del fondo destinato – ai sensi degli articoli 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 – ad agenzie di viaggio e tour operator

TAX CREDIT LOCAZIONI

Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicati nella tabella Ateco allegata al decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 – a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente – il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

IMU – SECONDA RATA

Fermo restando quanto previsto dall’art. 78 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al presente decreto, semprechè i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE PRIMA CASA

E’ sospesa fino al 31 dicembre 2020, in tutto il territorio nazionale, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 c.p.c., avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore: viene così modificato l’art. 54-ter del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

EDITORIA, LIBRERIE

Stanziate ulteriori risorse anche per il fondo di cui all’art. 183, comma 2 , del D.L. n. 34/2020, e destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.

SETTORE ALBERGHIERO e TERMALE

Stanziati ulteriori 100 milioni di euro.

SOSTEGNO allo SPORT DILETTANTISTICO

Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 ed è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

SPETTACOLI – RIMBORSO dei BIGLIETTI

L’art. 88, commi 1 e 2, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) – come modificato dall’art. 183, comma 11 , lettera a), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – relativo alla possibilità di rimborsare con voucher i titoli di accesso a spettacoli e luoghi della cultura, si applica anche al periodo decorrente dal 24 ottobre fino al 31 gennaio 2021 per i soli titoli relativi a spettacoli dal vivo.

FIERE

Si estendono alle imprese la cui attività prevalente è l’organizzazione di fiere di rilievo internazionale, i benefici previsti per le fiere internazionali dall’art. 91 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).

SETTORI AGRICOLO, PESCA e ACQUACOLTURA

Contributo
Previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e alle altre imprese che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato contenuto nel presente decreto, oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Settori interessati
Sono i seguenti

  • Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
  • Utilizzo di aree forestali
  • Pesca e acquacoltura
  • Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
  • Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
  • Produzione di vino spumante e altri vini speciali
  • Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
  • Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
  • Commercio all’ingrosso di fiori e piante
  • Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
  • Commercio al dettaglio di fiori e piante
  • Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
  • Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Soggetti esclusi
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Determinazione dell’ammontare del contributo ed accreditamento

SOGGETTI DETERMINAZIONE dell’AMMONTARE ACCREDITAMENTO
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” La somma va parametrata ad una percentuale di quanto già corrisposto in precedenza Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente.
Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio” Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto “Rilancio” Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l’apposito modello

 

MODELLO 770 – RINVIO

Prorogato al 30 novembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.

LAVORATORI dello SPETTACOLO e del TURISMO

Prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.

LAVORATORI del SETTORE SPORTIVO

Prevista un’ulteriore indennità a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”) e D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto “Rilancio).

L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.

 

Come si suol dire… tanto fumo, ma per ora dell’arrosto nessuna traccia!

Carlo Alberto Nebuloni