L’art. 64, comma 6, del decreto “Sostegni-bis prevede a favore dei giovani acquirenti di una “prima casa”, in presenza dei relativi requisiti e che abbiano un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui, l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. In particolare:
- l’agevolazione è riconosciuta per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di abitazione”;
- ne sono escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
- ne possono beneficiare i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- la norma di favore si applica agli atti stipulati entro il 30 giugno 2022;
- in caso di insussistenza delle condizioni richieste per poter usufruire dell’agevolazione in esame o di decadenza da tali agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima.
Ora, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6928”, denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” .
Si ricorda che è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Sono agevolati anche i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Leave a Reply