A decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia per l’utilizzo del contante, prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, per le operazioni effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi dalle banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, passa, in virtù di quanto previsto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dall’attuale limite di euro 1.999,99 al nuovo di euro 999,99. Individuate le operazioni soggette a denuncia, di cui all’art. 49, il soggetto obbligato, entro 30 giorni da quando ha preso cognizione di tali movimenti, dovrà predisporre la comunicazione ex art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007, da inviare alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
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