Hanno introdotto per il 2021 un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a 1.000 euro, a favore dei titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, qualora l’attività sia iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’art. 1 del medesimo decreto in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio del 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6956”, per l’utilizzo in compensazione – con il modello F24 – del contributo in esame.

Per la restituzione spontanea del contributo non spettante si utilizzano, con il modello F24 ELIDE, i seguenti codici tributo, istituiti con la Risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E: “8128”, “8129”, “8130”.

Si ricorda che con il Provvedimento direttoriale 17 dicembre 2021, n. 2021/365798 , l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, considerato che l’importo complessivo dei contributi chiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, a ciascun beneficiario sarà riconosciuto l’intero ammontare del contributo risultante dall’ultima istanza presentata correttamente.

 

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