Non può usufruire del Superbonus – né esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione – la cooperativa sociale di produzione e lavoro che rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi. È possibile invece usufruire della detrazione maggiorata in esame qualora l’ente benefici dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi.
Il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi stessi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Si ricorda anche che, per gli interventi effettuati in un edificio posseduto interamente da una cooperativa in proprietà indivisa e costituito da più unità abitative che vengono tutte assegnate in godimento ai propri soci, il Superbonus spetta in relazione alle spese sostenute sia per i lavori trainanti (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso), sia per i lavori trainati realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci.
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