Dal 30/6 sanzioni a chi non accetta i pagamenti con i Pos
Dal primo luglio fattura elettronica obbligatoria anche per le partite Iva nel regime dei forfettari. Una platea di circa 1,7mln di soggetti che rappresentano il 47% delle partite Iva in Italia secondo i dati del dipartimento delle finanze.
Dal 30 giugno 2022 invece entrano in vigore le sanzioni per gli esercenti che rifiutano i pagamenti con i pos. In arrivo infine nuovi adempimenti sul super bonus e i dati da inviare all’Enea. Sono queste le tre novità delle disposizioni fiscali inserite all’interno del decreto Pnrr2 approvato ieri dal consiglio dei ministri.
Anticipo di sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano i pagamenti con i Pos. Il primo decreto Pnrr nell’iter di conversione in legge aveva recepito un emendamento che sbloccava l’applicazione delle sanzioni per gli esercenti che si rifiutano di far pagare con i pos. La norma che ha introdotto l’obbligo è del 2012 e finora non è stata mai applicata.
Si stabilisce che a far data dal primo gennaio 2023 gli esercenti e i professionisti che non avrebbero accettato pagamenti con i pos avrebbero visto arrivare una sanzione pari a una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. La modifica introdotta con il decreto legge di ieri anticipa l’entrata in vigore delle sanzioni al 30 giugno 2022. Quindi le sanzioni scatteranno tra 2 mesi invece che 8.
Obbligo di e-fattura dal primo luglio per tutti i forfettari. Era uno degli obiettivi di contrasto all’evasione Iva individuato in un documento che il ministero dell’economia aveva inviato a dicembre alla commissione europea, l’estensione della fatturazione elettronica al popolo dei forfettari prende forma. La disposizione prevede l’eliminazione dell’esenzione vigente al meccanismo di rendicontazione digitale.
In questo caso le circa un milione e settecentomila partite Iva che applicano il regime forfettario (particolari condizioni di favore tributario al rispetto di determinate condizioni economiche e reddituali) dal primo luglio 2022 opereranno solo con le fatture elettroniche mandano in soffitta i documenti cartacei.
La disposizione fornisce un periodo di tolleranza. Si stabilisce che: «Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione».
Invio dati super bonus all’Enea. Le informazioni sugli interventi effettuati con applicazione di Superbonus e Eco bonus dovranno essere trasmessi all’Enea. La trasmissione dei dati all’ente ha l’obiettivo, stabilisce la norma di «effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici».
L’Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi tra gli altri al ministero della transizione ecologica, al ministero dell’economia e delle finanze.
Arriva anche un direttore generale per gestire le nuove competenze individuate in questo modo per l’Enea.
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