NOVITA’ OPERATIVE

Il Decreto legislativo di attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, Legge n. 111/2023 (atto del Governo n. 93 “Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”) introduce numerose novità che riguardano l’operatività degli studi professionali, dalla comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili, all’introduzione di un nuovo modello unico di conferimento di delega ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili: Come noto, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti prescritti dal Decreto “IVA” (art. 35 D.P.R. n. 633/1972). Laddove il contribuente revochi l’incarico al soggetto che risulta essere il depositario delle scritture contabili, e non provveda entro 30 giorni a comunicare l’intervenuta variazione, tale comunicazione potrà essere effettuata dal depositario stesso, previa comunicazione al proprio assistito. Per la concreta attuazione della misura qui in commento, è necessario un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con il quale sarà approvato uno specifico modello che il soggetto depositario dovrà utilizzare per la predisposizione e la trasmissione telematica della comunicazione di cessazione dell’incarico. Tale comunicazione sarà resa disponibile al contribuente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Delega unica per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione: Con l’art. 21 del Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari viene finalmente introdotto un unico modello grazie al quale il contribuente potrà delegare gli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni (ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) all’utilizzo di uno o più servizi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Anche i termini di scadenza delle deleghe conferite saranno uniformati. La delega conferita, salvo revoca espressa, varrà fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega viene conferita. Ai fini della concreta operatività di quanto sovra riportato è necessaria l’adozione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno individuate le modalità di attuazione.

Redditi e IRAP da trasmettere entro settembre: Il termine di presentazione telematica del modello Redditi e IRAP viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre dell’anno successivo per le persone fisiche, le società semplici, SNC, SAS e soggetti equiparati. Per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, aventi esercizio non coincidente con l’anno solare, il dichiarativo dovrà essere trasmesso telematicamente entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, in luogo dell’undicesimo mese successivo.
Inoltre, viene introdotto, a partire dall’anno 2025, anche il termine a partire dal quale le dichiarazioni potranno essere presentate: 1° aprile.

Nuovi termini per il versamento rateale delle imposte: I versamenti rateali delle imposte (saldo e primo acconto) a partire dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese, sia dai soggetti titolari di partita IVA che dai soggetti non titolari di partita IVA.

Inoltre, il termine per l’ultima rata di versamento del saldo e primo acconto imposte e IRAP viene posticipato dal 30 novembre al 16 di dicembre, permettendo così di disporre di un’ulteriore possibile rata, che addirittura andrebbe a scadere in data successiva a quella prevista per il versamento della seconda rata di acconto.

La riorganizzazione degli ISA: In estrema sintesi, gli ISA saranno quanto più possibile “precompilati” sulla scorta delle informazioni già note, che verranno messe a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari. Le modalità attuative sono demandate ad un successivo Decreto MEF e ai provvedimenti AdE di approvazione dei modelli ISA, con i quali dovrà anche essere disposta l’eliminazione dai modelli di tutte le informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione e dell’aggiornamento dei modelli ISA. L’art. 14 del Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari interviene in modifica alla lett. a) e b) dell’art. 9- bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, in materia di regime premiale:
• viene aumentata da 50.000 a 70.000 euro la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per la compensazione orizzontale con modello F24 dei crediti IVA. Medesimo aumento è previsto per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o prestazione di garanzia per i rimborsi IVA;
• viene aumentata da 20.000 a 50.000 euro la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione orizzontale con modello F24 dei crediti relativi a imposte dirette emergenti dal modello Redditi, e crediti IRAP.

fonte: MYSolution