La responsabilità del cessionario
L’art. 33-ter, D.L. n. 115/2022, introdotto dalla Legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, ha limitato la responsabilità del fornitore/cessionario che intervengono nelle cessioni dei crediti, alle sole ipotesi di concorso nella violazione, attuato “con dolo o colpa grave”.
In particolare:
- tale disciplina di tutela dei soggetti che acquistano i crediti edilizi si applica tuttavia esclusivamente ai crediti sorti a partire dal 12 novembre 2021, per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, nonché le asseverazioni e attestazioni richieste;
- per i crediti relativi a bonus edilizi diversi dal superbonus, sorti prima del 12 novembre 2021 in capo ai cedenti “non qualificati” (diversi da banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari), coincidenti con i fornitori, la responsabilità solidale è circoscritta ai casi di dolo e colpa grave, ma è necessario acquisire comunque la documentazione di asseverazione “ora per allora”.
FAQ giugno 2023 |
L’Agenzia delle Entrate, con una propria FAQ di giugno 2023, ha chiarito che il rilascio del visto “ora per allora” non rappresenta una condizione per l’esercizio delle opzioni di cessione/sconto, di fatto già avvenute, ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità dei cessionari, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione stessa. |
In via generale, la mancanza, anche parziale, di uno dei requisiti richiesti normativamente, determina il recupero del beneficio indebitamente goduto nei confronti del titolare della detrazione, secondo quanto previsto dal comma 5, art. 121, D.L. n. 34/2020.
Ai sensi del comma 4, del citato art. 121, i fornitori e i cessionari rispondono per l’eventuale utilizzo irregolare o in misura maggiore del credito.
Tuttavia, il successivo comma 6, art. 121, prevede che il fornitore ed il cessionario abbiano una responsabilità in solido con il titolare del beneficio e siano coinvolti nel recupero del credito irregolare, nel caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Con i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, art. 121, D.L. n. 34/2020, introdotti dal D.L. n. 11/2023, il Legislatore (disciplinando quanto già anticipato a livello interpretativo dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/2022), ha individuato le ipotesi in cui il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e il cessionario che ha acquisito il credito sono esclusi dalla responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nel caso di violazioni compiute attraverso dolo o colpa grave.
Definizione di dolo e colpa grave
Per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave, occorre fare riferimento al D.Lgs. n. 472/1997, che reca disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 180 del 10 luglio 1998, ove si precisa quanto indicato di seguito.
Dolo | Si considera dolosa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997:
La violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento. Ciò che rileva in questa nozione è la volontà dell’autore della violazione consapevolmente diretta all’evasione, cosicché non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegua intenzionalmente siffatto obiettivo. |
Colpa grave | La colpa grave, ai sensi del citato art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, sussiste:
(…) quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari (…). Essa è, pertanto, connessa all’imperizia o negligenza indiscutibili ovvero, avendo riguardo al possibile errore di diritto, all’impossibilità di dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata. Queste proposizioni definiscono comportamenti caratterizzati da violazioni palesi sia sul piano dei fatti, sia sul piano dell’interpretazione giuridica, tali da comportare l’evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari. |
Di seguito sono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:
- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).
Documenti rilevanti per l’esonero della “responsabilità solidale”
A tal proposito il comma 6-bis dell’art. 121, D.L. n. 34/2020 fornisce un elenco puntuale della documentazione che:
- il cessionario del credito o
- il fornitore che applica lo sconto in fattura
devono acquisire al fine di essere esclusi dall’ipotesi di colpa grave, che comporta la responsabilità in solido per eventuali violazioni inerenti l’agevolazione.
Anche in presenza della documentazione di seguito elencata, la responsabilità in solido non viene esclusa qualora ricorra l’ipotesi di dolo, richiamata dal comma 6 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020.
Check-list per il cessionario/fornitore al fine di evitare la “responsabilità solidale” nella cessione dei crediti |
|
Il comma 6-quater dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, specifica che il mancato possesso della documentazione sopra elencata non rende “automaticamente” responsabile in solido il cessionario o fornitore, che all’uopo, può fornire con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Riferimenti normativi:
- D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, art. 33-ter;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 121;
- Ministero dello Sviluppo economico, D.M. 6 agosto 2020, art. 6;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.
Fonte Mysolution
Leave a Reply