La norma di riferimento
L’articolo 3-bis del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, Decreto Milleproroghe, come convertito della legge n. 15/2025 , ha concesso a tutti i contribuenti, che avevano aderito alla rottamazione-quater e che si erano rivelati inadempimenti, una nuova chance di risalire sul treno della definizione agevolata.
Rientrano nel perimetro della riammissione esclusivamente i debiti già oggetto di un piano di pagamento della rottamazione-quater e per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024, il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Le rate scadute e che, se non pagate, aprono la porta alla riammissione scadevano il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024. Il Governo aveva concesso una proroga per le prime rate fino al 15 marzo 2024, senza il pagamento di sanzioni. Le altre rate del 2024 scadevano il 31 maggio, con tolleranza fino al 5 giugno 2024, il 15 settembre (spostata rispetto all’originaria scadenza del 31 luglio 2024) e infine la sesta entro il 30 novembre, con tolleranza fino al 9 dicembre 2024. Alla luce di ciò occorre porre molta attenzione perché, come anzidetto, per essere “ripescati” nella rottamazione-quater occorre non aver pagato una di queste rate. In altre parole, non potrà rientrare nella rottamazione chi, pur avendo pagato tutte le rate precedenti, omette di pagare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (con possibilità di adempiere sino al 5 marzo).
La rottamazione in parola è stata introdotta dall’articolo 1 , commi 231-252, della Legge di Bilancio 2023, che prevedeva una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. La norma dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere “rottamati” ed estinti corrispondendo esclusivamente le somme richieste a titolo di imposte, nonché quelle previste a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Sono quindi stralciate le somme richieste a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.
L’importo complessivamente determinato poteva essere versato:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2023; ovvero
- in un massimo di 18 rate, di cui le prime due dovevano essere ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute.
La rottamazione-quater era fruibile:
- previa domanda che andava presentata entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’apposito modello approvato da Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- anche da parte di chi, avendo presentato la domanda relativa a una delle rottamazioni dei ruoli precedenti, non aveva pagato le rate e, per questa ragione, era decaduto dalle rottamazioni stesse.
Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi erano necessarie le seguenti condizioni:
- si doveva trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal legislatore;
- i carichi, come anticipato, dovevano essere stati affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- se vi erano contenziosi in essere aventi ad oggetto i carichi definibili, occorreva impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella contestuale domanda di rottamazione.
Modalità di riammissione
Le istanze di riammissione dovranno essere presentate entro il 30 aprile secondo le modalità esclusivamente telematiche che saranno messe a disposizione dell’Agenzia Entrate Riscossione entro il 17 marzo.
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre i debiti per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto. In particolare, il pagamento potrà avvenire:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, ovvero
- fino ad un massimo di dieci rate consecutive di pari importo in scadenza: il 31 luglio 2025, 30 novembre 2025 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Dopo la ricezione della domanda, l’Agenzia Entrate Riscossione dovrà inviare ai contribuenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
L’unico prezzo da pagare per i 500 mila contribuenti potenzialmente interessati alla riammissione sarà il pagamento degli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
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